Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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rebbe a esistere indipendentemente dalla denominazione d’origine o dall’indicazione geografica registrata e il titolare potrebbe quindi modificare il regolamento e imporre i propri criteri.

2.1.2 Indicazioni di provenienza

Art. 47 cpv. 3 lett. c

L'articolo 47 capoverso 3 lettera c LPM non è una norma di protezione vera e propria, bensì disciplina le possibili sovrapposizioni tra le indicazioni di provenienza e gli altri segni distintivi. La disposizione attuale è lacunosa, poiché fa riferimento soltanto al nome, all’indirizzo e al marchio, ma non alla ditta. Anche se la dottrina interpreta di principio in senso esteso l’articolo 47 capoverso 3 lettera c LPM indicando che esso s’applica anche alla ditta, è necessario, per questioni di trasparenza giuridica, menzionare esplicitamente tale segno distintivo nel testo di legge. Il riferimento esplicito alla ditta nell’articolo 47 capoverso 3 lettera c LPM consente d’indicare chiaramente che, anche se una ditta non contiene elementi che possono trarre in inganno ai sensi dell’articolo 944 capoverso 1 CO, essa non può essere utilizzata in modo da trarre in inganno in relazione con prodotti o servizi secondo l’articolo 47 capoverso 3 LPM. Di conseguenza la società ABC Suisse SA, iscritta nel registro di commercio e che ha l’obbligo, in applicazione dell’articolo 954a CO, di usare la ditta in maniera completa e invariata, deve indicare il nome «ABC Suisse SA» in qualsiasi corrispondenza o comunicazione della società, per esempio sul suo sito Internet, sulle carte da visita o sulla carta da lettera. L’articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM impedisce tuttavia alla società di usare la menzione «ABC Suisse SA» o «ABC Suisse» su un prodotto di provenienza estera, in modo da suggerire che il prodotto sia stato fabbricato in Svizzera. L’uso potrebbe in particolare trarre in inganno se l’indicazione «ABC Suisse SA» o «ABC Suisse» fosse messa in evidenza sul prodotto o sul suo imballaggio52. È quindi compito della società «ABC Suisse SA» rispettare l’obbligo dell’articolo 954a CO senza violare l’articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM. Essa può ad esempio farlo evitando di apporre la ditta direttamente sui prodotti o sugli imballaggi o evitando di indicare la ditta su un catalogo, in modo da far credere ai consumatori che i prodotti esteri siano di origine svizzera. L’impresa che desidera usare in futuro la sua ditta per indicare i propri prodotti dovrà tenere conto della restrizione dell’articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM in occasione della scelta della propria ditta.

L'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM non impone nessun compito supplementare alle autorità del registro di commercio, poiché riguarda unicamente il titolare della ditta, per il quale stabilisce l’ambito dell’uso della ditta.

L'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM non sopprime l’applicazione delle disposizioni sull’obbligo di indicare, per esempio, il produttore delle derrate alimentari (art. 2 let. f OCDerr53) o il titolare dell’autorizzazione per i medicamenti (art. 12

52 Queste spiegazioni sono valide anche dopo la revisione del diritto della Srl, che concerne anche alcune disposizioni relative alla ditta.

53 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (RS 817.022.21).