Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
pubblica estera deve rivolgersi all’UFAG, a cui compete garantire che le condizioni specifiche fissate dalla legislazione svizzera siano soddisfatte dalle denominazioni d’origine vinicole estere. Se l’UFAG constata che le condizioni sono soddisfatte, è possibile il deposito del marchio ai sensi dell’articolo 22b P-LPM.
In virtù dell’articolo 22b capoverso 3 P-LPM, sono applicabili le regole per il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all’articolo 22a capoverso 1 P-LPM. Il commento di tali regole è pertanto valido anche per il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all’articolo 22b P-LPM. Il titolare di un marchio ai sensi dell’articolo 22b capoverso 1 P-LPM può quindi ad esempio far valere i propri diritti soltanto contro un utilizzatore che non rispetta le condizioni fissate nella legislazione cantonale. Può opporsi ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1terP-LPM a un marchio posteriore, registrato per prodotti identici o paragonabili, contenente la denominazione d’origine vinicola disciplinata dalla legislazione cantonale, o un segno simile.
Art. 22c Marchio di garanzia o marchio collettivo per un’indicazione di
provenienza oggetto di un’ordinanza (nuovo)
Analogamente a quanto previsto dall’articolo 22a capoverso 1 P-LPM per le denominazioni d’origine e le indicazioni di provenienza registrate, l’articolo 22c capoverso 1 P-LPM permette all’organizzazione mantello del settore economico che beneficia di un’ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 50 LPM, di ottenere la registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo per l’indicazione di provenienza qualificata oggetto dell’ordinanza. Attualmente, la Federazione dell’industria orologiaia svizzera (FH) potrebbe quindi ottenere un marchio di garanzia o un marchio collettivo «Svizzera» o «Swiss made» ai sensi dell’articolo 22c capoverso 1 P-LPM e disporre così di uno strumento supplementare per proteggere in maniera efficace la designazione «Svizzera» o «Swiss made» per gli orologi, in particolare all’estero. In virtù dell’Accordo sugli ADPIC e della CPrI, una siffatta registrazione deve essere prevista anche per i settori economici che beneficiano di una regolamentazione estera equivalente.
In virtù dell’articolo 22c capoverso 2 P-LPM, le regole applicate al marchio di garanzia o al marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 P-LPM sono applicabili per analogia. Il commento di tali regole è pertanto valido anche per il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all’articolo 22c P-LPM. Il titolare di un marchio ai sensi dell’articolo 22c capoverso 1 P-LPM può ad esempio far valere i propri diritti unicamente contro un utilizzatore che non rispetta le regole dell’ordinanza del Consiglio federale. Può opporsi ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1terP-LPM contro un marchio posteriore, registrato per prodotti che rientrano nella definizione dell’ordinanza del Consiglio federale e che contengono l’indicazione di provenienza regolamentata da tale ordinanza, o un segno simile.
Art. 23 cpv. 3 e 3bis(nuovo)
L’articolo 23 capoverso 3bisP-LPM si ricollega all’articolo 22a capoverso 2 P-LPM che prevede che il titolare del marchio può far valere i propri diritti soltanto contro un utilizzatore che non rispetta l’elenco degli obblighi. Il titolare di un marchio ai sensi dell’articolo 22a P-LPM non può quindi sfruttare il regolamento per introdurre condizioni supplementari non previste dall’elenco degli obblighi. Il regolamento