Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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l’origine di determinate tappe della produzione del prodotto o di una delle sue caratteristiche (cfr. sopra).
Per i prodotti industriali il luogo di provenienza corrisponde al luogo ove si è svolta l’attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali (lett. c, 1aparte). Può trattarsi della fabbricazione vera e propria (costruzione, montaggio ecc.) o della ricerca e dello sviluppo. Per un orologio meccanico, ad esempio, il montaggio rappresenta l’attività essenziale. La ricerca e lo sviluppo sono in generale all’origine delle caratteristiche di un prodotto chimico. Il luogo ove sono fissati gli standard di qualità o il luogo ove questi sono controllati non può essere considerato il luogo di provenienza, poiché tale attività non dà al prodotto le sue caratteristiche essenziali, bensì indica semplicemente la qualità che dev’essere garantita in relazione a un determinato prodotto. Allo stesso modo anche le attività legate alla commercializzazione (marketing) del prodotto non possono essere prese in considerazione, poiché non contribuiscono alla «nascita» del prodotto. Di conseguenza il marketing, il servizio ai clienti dopo la vendita e le attività legate alla distribuzione del prodotto non possono essere prese in considerazione come fattori che danno al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Secondo la lettera c (2aparte) un’esigenza minima deve sempre essere rispettata : almeno una tappa della fabbricazione vera e propria del prodotto deve svolgersi nel luogo di provenienza. Con questa disposizione s’intende garantire un minimo legame materiale tra il prodotto e il luogo di provenienza. Per un prodotto di pulizia «svizzero», ad esempio, la ricerca e lo sviluppo sono di grande importanza e, a seconda del tipo di prodotto, saranno considerate attività che danno a quest’ultimo le sue caratteristiche essenziali. Se la fabbricazione del prodotto si svolge integralmente in Polonia, il prodotto non può tuttavia essere considerato svizzero a causa della mancanza di un legame materiale con la Svizzera. La miscela delle componenti del prodotto deve, ad esempio, come minimo svolgersi, almeno in parte, in Svizzera. Di fronte a quest’esigenza un’impresa può tuttavia ancora dimostrare che, secondo l’accezione delle cerchie interessate, l’uso che fa della designazione «svizzero» è corretto61.
Riassumendo, l’autorità che applicherà la norma procederà in due tappe. Esaminerà in un primo momento se è soddisfatto il criterio generale dell’articolo 48 capoverso 2 P-LPM. Concretamente l’autorità esaminerà il processo di produzione dal punto di vista del valore: i costi di produzione realizzati in Svizzera ammontano almeno al 60 per cento del totale dei costi? In caso affermativo l’autorità esaminerà in un secondo momento se è soddisfatto anche il criterio specifico dell’articolo 48 capoverso 3 P-LPM. L’indicazione di provenienza sarà considerata lecita soltanto se sono soddisfatti entrambi i criteri esaminati successivamente.
L’articolo 48 capoverso 2 LPM – che diventa l’articolo 48 capoverso 4 P-LPM - ha subito una modifica formale a causa dell’introduzione dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 48 P-LPM. Nei casi menzionati all’articolo 48 capoverso 4 P-LPM, l’indicazione del luogo di provenienza evoca sempre, in rapporto con il prodotto in questione, delle attese in riferimento alle caratteristiche o alla qualità del prodotto. Per tale motivo l’uso di un’indicazione di provenienza è pertinente (ai sensi dell’art. 47 cpv. 3 lett. a LPM) soltanto se il prodotto soddisfa anche le esigenze relative a tali caratteristiche e qualità. A titolo d’esempio, varie specialità culinarie svizzere, quali i «Basler Leckerli», devono soddisfare i principi di fabbricazione o di trasfor-
61 Per quest’eccezione, cfr. qui di seguito il commento all’art. 48 cpv. 5 P-LPM (2a parte).