Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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deve coincidere con l’elenco degli obblighi. O, in parole più semplici, l’elenco degli obblighi è il regolamento. Questa regolamentazione ha come conseguenza che il titolare del marchio non può prevedere nel regolamento l’obbligo da parte di chi usa il marchio di versare un congruo compenso ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LPM. Ciò corrisponde alla natura del marchio di garanzia o del marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a, che lascia la denominazione d’origine e l’indicazione geografica a libera disposizione di tutti coloro che soddisfano le condizioni per l’uso iscritte nell’elenco degli obblighi.

Per quanto riguarda più in particolare il marchio collettivo, la regola speciale contenuta nell’articolo 23 capoverso 3bisP-LPM prevale sulla regola generale dell’articolo 23 capoverso 3 in initio P-LPM (cfr. l’eccezione prevista espressamente all’art. 23 cpv. 3 in fine P-LPM). Il regolamento non può designare la cerchia delle aziende autorizzate a usare il marchio, ma deve rinviare all’elenco degli obblighi. Quest’ultimo designa indirettamente la cerchia degli utilizzatori, definendo le condizioni d’uso della denominazione di origine e dell’indicazione geografica. In Svizzera è quindi poco rilevante che il titolare scelga un marchio di garanzia o un marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a P-LPM. In entrambi i casi è l’elenco degli obblighi a fissare le condizioni d’uso. La scelta di uno dei due tipi di marchi, o di entrambi, è invece più importante in vista di un deposito all’estero (cfr. sopra, punto 1.3.2).

Variante:

Per la spiegazione generale della variante si veda il commento all’articolo 22a P-LPM. L’articolo 23 capoverso 3bisP-LPM della variante avrebbe il seguente tenore:

Art. 23 Regolamento del marchio

3bisIl regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collet-

tivo di cui all’articolo 22a capoverso 1 deve esplicitamente autoriz-

zare tutti coloro i cui prodotti o servizi adempiono le condizioni de-

gli articoli 48 e 49 a usare gratuitamente l’indicazione di

provenienza.

Art. 27 cpv. 2 (nuovo)

La natura particolare del marchio di garanzia e del marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a P-LPM (cfr. in particolare la funzione di vettore spiegata al punto 1.3.2) comporta che il gruppo richiedente non può trasferire il marchio. Il rilascio di una licenza non ha senso, poiché il marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a P-LPM deve poter essere usato da qualsiasi persona che soddisfa le condizioni dell’elenco degli obblighi, indipendentemente dal rilascio di una licenza51. Per evitare qualsiasi dubbio sul rapporto esistente tra l’articolo 22a P-LPM e l’articolo 27 LPM, che disciplina il trasferimento del marchio e il rilascio di una licenza all’interno del «Capitolo 2 –Marchio di garanzia e marchio collettivo» (in cui è inserito l’art. 22a P-LPM), l’articolo 27 capoverso 2 P-LPM indica esplicitamente che il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all’articolo 22a P-LPM non può essere trasferito e che il marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a P-LPM non può essere oggetto di licenza.

51 Il marchio di garanzia non può in sé essere oggetto di una licenza.