Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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cpv. 1 OOMed54 con rinvio all’allegato 1, n. 1 cpv. 1 lett. c). I produttori in questione devono rispettare tale obbligo senza violare l’articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM.
Art. 48 Indicazione di provenienza dei prodotti
L’articolo 48 P-LPM contiene i criteri che permettono di determinare se un prodotto contiene lecitamente un’indicazione di provenienza (vedi l’art. 47 cpv. 3 LPM). La disposizione è applicabile non soltanto per l’uso di un’indicazione di provenienza vera e propria («Svizzera», «Ginevra», «Zurigo» ecc.), ma anche quando tale indicazione è accompagnata da espressioni quali «genere », «tipo», «stile», «imitazione» (per esempio «di tipo svizzero», «stile zurighese», « imitazioni di orologi ginevrini» ecc.) o da termini simili (come «qualità svizzera» o «ricetta ginevrina»). L’impiego di tali espressioni non consente, secondo l’articolo 47 capoverso 3 lettera a LPM, di rendere lecito l’uso di un’indicazione di provenienza non pertinente e ciò indipendentemente da un eventuale rischio di trarre in inganno il consumatore.
Altre indicazioni apposte su un prodotto sono destinate, secondo le circostanze concrete (modo in cui le indicazioni sono apposte sul prodotto, caratteri utilizzati ecc.), a indicare la provenienza del prodotto o l’origine di alcune tappe della fabbricazione del prodotto o di una delle sue caratteristiche. È il caso di indicazioni quali «Swiss research», «Swiss engeneering» (origine della ricerca che ha contribuito alla fabbricazione del prodotto), «imballato in Svizzera» (luogo dell’imballaggio), «controllato in Svizzera» (luogo ove è stato effettuato il controllo) o «Swiss design» (luogo ove è stato ideato il design). L’uso del termine «research», ad esempio, non può servire a eludere la regolamentazione relativa alle indicazioni di provenienza. Nell’esempio seguente l’indicazione «Swiss» è messa in evidenza a grandi caratteri sull’imballaggio di un prodotto e l’indicazione «research» è riportato in caratteri piccoli in basso a destra. Questa combinazione è interpretata come un’indicazione di provenienza del prodotto, ragion per cui devono essere rispettate le condizioni dell’articolo 48 capoversi 2 e 3 P-LPM.
SWISS
Research
Se la menzione è usata per indicare l’origine di determinate tappe della fabbricazione di un prodotto o di una delle sue caratteristiche (cfr. l’esempio summenzionato: «Swiss research» indicato sull’imballaggio di un prodotto), anch’essa dev’essere esatta, in applicazione dell’articolo 3 lettera b LCSl. Il criterio generale dei costi dell’articolo 48 capoverso 2 P-LPM va applicato per analogia. Un prodotto industriale può ad esempio contenere l’indicazione «Swiss research» se il 60 per cento dei costi legati alla ricerca che ha condotto alla fabbricazione del prodotto sono stati
54 Ordinanza del 9 novembre 2001 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (RS 812.212.22).