Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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Un’esclusione esplicita delle regole generali relative all’uso (art. 11 e 12 LPM), all’usufrutto, al diritto di pegno e alle misure d’esecuzione forzata (art. 19 LPM) non è necessaria, poiché la natura particolare del marchio di garanzia e del marchio collettivo di cui all’articolo 22a P-LPM esclude l’applicazione di tali disposizioni.
Art. 31 cpv. 1bise 1ter(nuovo)
Il titolare di un marchio composto da una denominazione d’origine o da un’indicazione geografica e da un altro elemento verbale o figurativo (per esempio la menzione «Gruyère» in combinazione con un logo) non potrà opporsi efficacemente contro un marchio posteriore di cui all’articolo 22a P-LPM (marchio verbale «Gruyère»). La protezione del marchio combinato anteriore non si estende all’elemento di dominio pubblico («Gruyère»). L'articolo 31 capoverso 1bisP-LPM ha l’obiettivo di dissuadere i titolari di marchi combinati dall’opporsi e ostacolare così le procedure del titolare del marchio di cui all’articolo 22a P-LPM.
Il marchio di cui all'articolo 22a P-LPM è introdotto nella LPM come strumento supplementare per rafforzare la protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche in Svizzera e all’estero (cfr. punto 1.2.2). Il titolare ottiene un marchio di natura particolare, dato che il segno registrato è stato oggetto di una procedura antecedente relativamente complessa (iscrizione in un registro ai sensi dell’art. 16 LAgr o dell’art. 50a P-LPM), che garantisce che il marchio sia registrato da un gruppo rappresentativo e che le condizioni per l’uso corrispondano a quelle effettivamente stabilite nel luogo di provenienza. Vista tale natura specifica, non è sufficiente che il titolare possa far valere i suoi diritti soltanto in caso di uso illecito del marchio (art. 22a cpv. 2 P-LPM), ma è anche necessario ch’egli possa difendere il suo marchio con una procedura d’opposizione speciale dinnanzi all’IPI. Infatti, una procedura ordinaria dinnanzi a un tribunale è spesso complessa e costosa. Se il marchio si basa su una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata, il titolare non potrà opporsi ad altri marchi contenenti unicamente la denominazione d’origine o l’indicazione geografica: per un determinato prodotto è registrata una sola denominazione d’origine o una sola indicazione geografica e quindi un solo marchio. Per contro potrà opporsi ad altri marchi registrati contenenti la denominazione d’origine o l’indicazione geografica. I marchi composti da una denominazione d’origine o da un’indicazione geografica e da un altro elemento verbale o figurativo (per esempio la denominazione «Gruyère» in combinazione con un logo), che hanno un carattere distintivo e soddisfano quindi le condizioni dell’articolo 2 lettera a LPM, potranno dunque essere registrati. L’organizzazione di categoria del Gruyère potrebbe ad esempio ottenere il marchio «Gruyère» in virtù dell’articolo 22a P-LPM e quindi controllare, a livello della procedura d’opposizione, gli altri marchi registrati che contengono la denominazione «Gruyère». L’organizzazione di categoria del Gruyère potrebbe così evitare che esistano dei marchi di garanzia, composti dalla denominazione «Gruyère» e da un logo, il cui regolamento contenga delle condizioni più severe e di conseguenza diverse da quelle previste dall’elenco degli obblighi della denominazione d’origine «Gruyère». Anche dal punto di vista dei consumatori la possibilità del titolare di opporsi a una nuova registrazione comporta dei vantaggi. Il titolare di un marchio ai sensi dell’articolo 22a P-LPM può così evitare che i consumatori si trovino di fronte a vari marchi che contengono la stessa denominazione di origine o la stessa indicazione geografica e di conseguenza non sappiano più come distinguerli. Il sistema d’opposizione previsto dall’articolo