Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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mazione oppure le esigenze di qualità usuali. Diverse disposizioni cantonali sui vini obbligano inoltre a rispettare i principi di fabbricazione o di trasformazione oppure le esigenze di qualità prescritte nel luogo di provenienza.
L’attuale articolo 48 capoverso 3 LPM (1aparte) – che diventa l’articolo 48 capoverso 5 (1aparte) P-LPM - è modificato al fine di riflettere meglio la logica dell’articolo 48 e in particolare per tenere conto del fatto che certi prodotti non hanno una rinomanza particolare. A livello internazionale la rinomanza svolge un ruolo per la protezione delle indicazioni geografiche (art. 22 cpv. 1 Accordo sugli ADPIC) e lo svolgeva anche nella vecchia legge sulla protezione dei marchi (art. 18 vLPM). Dal 1992 il diritto svizzero accorda tuttavia una protezione a tutti i nomi geografici interpretati come indicazioni di provenienza (art. 47 segg. LPM). Tale protezione è indipendente da un’eventuale rinomanza. Il legislatore ha quindi esteso intenzionalmente la protezione delle indicazioni di provenienza. Nel diritto svizzero la rinomanza svolgerà d’ora in poi un ruolo in particolare per le indicazioni di provenienza disciplinate nelle ordinanze specifiche del Consiglio federale e per le indicazioni registrate nel nuovo registro che dev’essere istituito dal Consiglio federale (cfr. il commento all'art. 50a P-LPM; punto 2.1.3). L’articolo 48 capoverso 5 P-LPM (1aparte) mira a facilitare l’applicazione dei criteri (per esempio scelta tra la lettera a e la lettera b del capoverso 3), ma non a derogare alle esigenze contenute nei capoversi 2-4. La seconda parte dell’articolo 48 capoverso 5 P-LPM concede la possibilità al produttore di dimostrare che, in mancanza dell’adempimento delle condizioni dei capoversi 2 e 3, l’indicazione di provenienza che usa corrisponde all’accezione delle cerchie interessate. La nozione di «cerchie interessate» è già inserita nell’articolo 47 capoverso 2 LPM. Nel contesto della definizione di un’indicazione di provenienza (art. 48 LPM), la nozione di «cerchie interessate» comprende i consumatori e i settori economici. Per avvalersi della presunzione dell’articolo 48 capoverso 5 P-LPM, il produttore che non soddisfa le condizioni dei capoversi 2 e 3 deve dimostrare che l’uso dell’indicazione di provenienza è pertinente e corrisponde all’accezione dei settori economici e dei consumatori. La presupposizione va in linea generale applicata con grande prudenza. Innanzitutto è compito del produttore dimostrare che i consumatori ritengono pertinente l’uso dell’indicazione di provenienza. Se non riesce a presentare documenti probatori particolarmente chiari (articoli di stampa, ad esempio delle associazioni di tutela dei consumatori ecc.), deve fornire la prova per mezzo di un sondaggio. In secondo luogo deve dimostrare che l’uso dell’indicazione di provenienza è pertinente anche secondo i settori economici (per esempio attestazione dell’uso mediante documenti rappresentativi del settore interessato, quali cataloghi, etichette, fotografie, materiale pubblicitario ecc.). La presunzione si applica se appare evidente, secondo l’accezione dei settori economici e dei consumatori, che l’indicazione di provenienza è usata in modo pertinente. I due seguenti esempi consentono di riassumere le spiegazioni che precedono: una PMI distribuisce prodotti cosmetici «svizzeri» le cui tappe di produzione si sono svolte integralmente in Svizzera. Essa adempie quindi le condizioni dei capoversi 2 e 3 e può usare lecitamente la designazione «svizzero» sui suoi prodotti. Un’impresa multinazionale, che vende anch’essa prodotti cosmetici «svizzeri» e che svolge in Svizzera soltanto la ricerca e lo sviluppo, non soddisfa la condizione del legame materiale minimo con la Svizzera, poiché nessuna tappa della fabbricazione vera e propria ha luogo sul nostro territorio (cpv. 3, lett. c 2° periodo). Quest’impresa deve dimostrare che secondo l’accezione delle cerchie interessate, l’uso della designazione «svizzero» è pertinente.