Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
"Swiss" in riferimento ai servizi che fornisce, in quanto la sua sede sociale si trova a Basilea. La lettera a riprende l’attuale articolo 49 capoverso 1 lettera a LPM e estende la disposizione ai casi delle filiali situate al di fuori del Paese di provenienza della società madre. Di conseguenza, una filiale svizzera della Deutsche Bank può usare l’indicazione «deutsch» in rapporto con i servizi che offre. Questa estensione alle filiali è necessaria anche nella prospettiva di una migliore comunicazione con l’estero. Come sarebbe possibile, in mancanza di una simile disposizione, giustificare che una filiale del Credit suisse Group negli Stati Uniti possa usare la designazione «svizzero» in riferimento ai suoi servizi finanziari, anche se è la società madre – e non la filiale - ad avere la sua sede sociale in Svizzera e secondo il diritto svizzero tale uso della designazione «svizzero» non sarebbe lecito? L’attuale lettera b dev’essere abrogata. Il criterio della nazionalità delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione può condurre a situazioni poco soddisfacenti: una persona di nazionalità svizzera che non ha mai vissuto in Svizzera può attualmente fondare, in virtù della legge svizzera, una «Swiss school» negli Stati Uniti per il solo fatto che possiede un passaporto svizzero! È vero che, in ragione del principio di territorialità, tale situazione non sottostà al diritto svizzero, bensì alle regole applicabili negli Stati Uniti. Tuttavia, nella prospettiva di una comunicazione trasparente nei confronti dell’estero, non è soddisfacente constatare che, secondo il diritto svizzero, una situazione simile sarebbe ammessa. La lettera c rimane invariata e sostituisce la lettera b.
L’attuale articolo 49 capoverso 2 LPM ha subito semplici modifiche formali (cfr. art. 49 cpv. 2 P-LPM).
L’articolo 49 capoverso 3 P-LPM è adattato per questioni di coerenza con i capoversi precedenti. La disposizione rammenta inoltre la possibilità concessa ai fornitori di servizi di dimostrare che, anche in caso di mancato adempimento di una delle condizioni dell’articolo 49 capoverso 1, usano lecitamente un’indicazione di provenienza secondo l’accezione delle cerchie interessate (per i dettagli, cfr. il commento all’art. 48 P-LPM).
Art 51a Inversione dell’onere della prova (nuovo)
L’avamprogetto di revisione definisce in modo più preciso i criteri che determinano la provenienza svizzera dei prodotti e rinvia alla definizione nel Paese d’origine per le indicazioni di provenienza dell’estero (cfr. il commento all'art. 48 P-LPM), permettendo quindi di definire con più chiarezza quando l’uso di un’indicazione di provenienza non è pertinente e dunque illecita (art. 47 cpv. 3 lett. a LPM). In caso di controversia civile, sarà compito del citante dimostrare che l’uso effettuato dal convenuto non è pertinente (regola generale dell’art. 8 CC). Spesso per il citante è difficile o addirittura impossibile provare che il convenuto – ossia il produttore che è il solo ad essere a conoscenza dei dettagli della fabbricazione – non soddisfa le condizioni dell’articolo 48 P-LPM. Ciò è ancora più evidente nel caso delle indicazioni di provenienza dell’estero, poiché esse sono disciplinate dalla rispettiva legislazione estera. L’articolo 51a P-LPM, che mira a rafforzare la protezione delle indicazioni di provenienza, tiene conto di questa difficoltà procedurale, dando al giudice la possibilità di esigere dal convenuto di fornire gli elementi che permettono di determinare se l’indicazione di provenienza è usata in modo pertinente. Se il convenuto non fornisce tali elementi, il giudice deve considerare l’uso non pertinen-