Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Anche quando la materia prima estera di un prodotto rappresenta una parte importante dei costi totali può essere applicata la presunzione dell’utilizzazione pertinente di un’indicazione di provenienza secondo l’articolo 48 capoverso 5 P-LPM. Come detto sopra il produttore può avvalersi della presunzione se dimostra che l’uso dell’indicazione di provenienza corrisponde all’accezione dei settori economici e dei consumatori. Concretamente il produttore deve dimostrare che, anche se i costi di produzione realizzati in Svizzera (materia prima e tappe di fabbricazione) ammontano a meno del 60 per cento, il prodotto in questione è considerato svizzero dalle cerchie interessate.

Per due prodotti in particolare, la cioccolata e gli orologi, non è necessario addurre questa prova, poiché da tempo il Consiglio federale ha constatato e trascritto in ordinanze specifiche i criteri particolari che determinano la provenienza svizzera della cioccolata e degli orologi. La cioccolata a base di cacao estero prodotta in Svizzera nel rispetto degli altri criteri previsti è considerata un prodotto svizzero. Le condizioni specifiche sono definite all’articolo 53 capoverso 3 dell’ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao (RS 817.022.101). Per quanto riguarda gli orologi, l’articolo 4 dell’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (RS 232.119) prevede che il valore della materia prima non rientra nel calcolo dei costi di produzione che permettono di determinare la provenienza di una cassa d’orologio. Una cassa d’orologio è considerata svizzera, anche se è fabbricata con una quantità d’oro il cui valore rappresenta la maggior parte dei costi della cassa. Per questi due prodotti specifici, il produttore non deve dimostrare con l’aiuto di diversi documenti o di un sondaggio che le cerchie interessate considerano pertinente l’indicazione di provenienza.

Eccezion fatta per la cioccolata e gli orologi, il produttore deve provare che le cerchie interessate considerano pertinente l’indicazione di provenienza. Di conseguenza, una regolamentazione generale che si applica a tutti i prodotti, come l’articolo 15 OCDerr, che definisce i Paesi di produzione delle derrate alimentari, non dispensa il produttore dall’addurre tale prova, se intende beneficiare dell’applicazione dell’articolo 48 capoverso 5 P-LPM.

Per le indicazioni di provenienza dell’estero («France», «Bruxelles» ecc.) va evitata la creazione di nuovi ostacoli tecnici al commercio. Per tale motivo l’articolo 48 capoverso 6 statuisce che un’indicazione di provenienza è corretta se soddisfa le esigenze del rispettivo Paese. Pertanto i criteri dell’articolo 48 capoversi 2 e 3 non devono essere soddisfatti. Il termine stesso di «indicazione di provenienza» esige un siffatto disciplinamento. Un’indicazione di provenienza dev’essere definita nel Paese d’origine (vale a dire nel Paese in cui esiste il nome geografico – a cui rinvia l’indicazione di provenienza di determinati prodotti).

Art. 49 Indicazione di provenienza dei servizi

L’articolo 49 capoverso 1 P-LPM statuisce che se uno dei due criteri elencati è soddisfatto, l’indicazione di provenienza è usata lecitamente. Una società «ABC Swiss Consulting» può ad esempio usare la denominazione «Swiss» in riferimento ai servizi che fornisce se la sua sede sociale si trova a Zurigo. Analogamente, la compagnia aerea Swiss International Air Lines SA, che è una filiale della società Lufthansa (la cui sede si trova in Germania), può continuare a usare l’indicazione