Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati. Proponendo l’articolo 50a P-LPM, il Consiglio federale ha tenuto conto degli insegnamenti tratti dall’applicazione dell’articolo 16 LAgr.
Secondo l’articolo 50a capoverso 1 P-LPM, il Consiglio federale deve istituire un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, con l’eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini nonché dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati. Le indicazioni geografiche servono a identificare un prodotto come originario di un territorio, oppure di una regione o di una località di tale territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica (art. 22.1 dell’Accordo sugli ADPIC). Il registro ha pertanto come oggetto le indicazioni di provenienza qualificate e non tutte le indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 LPM. Esso contempla non solo le indicazioni geografiche svizzere, bensì anche quelle estere (articolo 3 dell’Accordo sugli ADPIC e art. 2 CPrI sul trattamento nazionale). Di conseguenza un gruppo richiedente francese può presentare una domanda di registrazione per un’indicazione geografica francese (per esempio «Paris» per profumi). Il nuovo registro riguarda tutti i prodotti che non sono prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, vini, prodotti di selvicoltura e prodotti di selvicoltura trasformati. In effetti, in Svizzera la priorità per un tale registro è stata assegnata in primo luogo ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati. Un registro per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche agricole è stato pertanto istituito nel 1997 sulla base degli articoli 14 e 16 della legge federale del 29 aprile 199865 sull’agricoltura. Da allora sono state registrate una ventina di DOC e di IGP, come ad esempio il Gruyère (DOC) o la carne dei Grigioni (IGP). Questa regolamentazione settoriale è stata elaborata in funzione degli obiettivi di politica agraria e badando alla compatibilità con la legislazione comunitaria66, poiché l’obiettivo del Consiglio federale è il riconoscimento reciproco delle DOC e delle IGP tra l’UE e la Svizzera nel settore agroalimentare, analogamente a quanto già applicato nel settore dei vini e degli alcolici. Negoziati per il riconoscimento reciproco sono d’altronde in corso, il che sottolinea l’importanza della concordanza delle legislazioni svizzera e comunitaria nel settore delle DOC e delle IGP agroalimentari. Per quanto riguarda i vini, la protezione è garantita in virtù dell’articolo 63 LAgr per mezzo di liste cantonali, dato che la competenza è stata delegata ai Cantoni. Infine, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati saranno in futuro protetti dall’articolo 41a della riveduta legge federale sulle foreste67. Il 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha licenziato all’attenzione del Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle foreste e l’iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera»68. Con il nuovo articolo 41a (Designazione) il progetto di revisione della legge forestale crea in particolare le condizioni per autorizzare l’uso di un’indicazione di provenienza protetta, quali la denominazione di origine controllata (DOC) per i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati (legno e prodotti in legno). In tal modo, le disposizioni che disciplinano le DOC e le IGP ai sensi dell’articolo 16 LAgr si applicheranno anche ai prodotti di selvicoltura e ai prodotti di selvicoltura trasformati. Per garantire la coerenza del
65 RS 910.1
66 Regolamento 2081/1994, in seguito sostituito dal Regolamento 510/2006.
67 Legge forestale, LFo (RS 921.0)
68 FF 2007 3493