Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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sistema di protezione in Svizzera e preservare l’acquis nel settore agroalimentare, è indispensabile la collaborazione tra le diverse autorità federali e cantonali.

L’articolo 50a capoverso 2 P-LPM indica per grandi linee il contenuto dell’ordinanza d’esecuzione che dovrà essere elaborata dal Consiglio federale. Questa dovrà fissare i requisiti richiesti al richiedente (lett. a). In particolare, la domanda di registrazione dev’essere presentata da un gruppo richiedente e il carattere rappresentativo di quest’ultimo dev’essere dimostrato. Il gruppo deve consegnare un elenco degli obblighi (lett. b) che contenga in particolare il nome del prodotto e dell’indicazione geografica, la descrizione del prodotto e del processo di fabbricazione, la delimitazione geografica e il controllo effettuato. L’elenco degli obblighi deve infine contenere delle informazioni specifiche sul legame esistente tra la qualità, le caratteristiche e la reputazione da una parte, e l’origine geografica dall’altra. Le esigenze relative a tali informazioni dovranno essere disciplinate in maniera appropriata dal Consiglio federale. La regolamentazione conterrà delle disposizioni sulla procedura di registrazione e d’opposizione (lett. c). La domanda di registrazione deve essere presentata all’IPI con il nome del gruppo richiedente, il nome dell’indicazione geografica e l’elenco degli obblighi. Nel quadro della procedura di registrazione vengono consultate le autorità cantonali e federali. Il Consiglio federale dovrà valutare l’opportunità di creare una commissione per le indicazioni geografiche (perizia esterna). Tale commissione potrebbe rivelarsi utile soprattutto per le indicazioni di provenienza estere. La domanda è pubblicata nel FUSC o in un altro organo di pubblicazione scelto dall’IPI. La data di pubblicazione della domanda costituisce la data in cui decorre il termine per opporsi alla registrazione. L’opposizione può essere avanzata se la denominazione depositata non corrisponde alla definizione dell’indicazione geografica, se il gruppo non è rappresentativo, se il nome depositato è un nome generico e se la registrazione prevista rischia di pregiudicare a) una denominazione integralmente o parzialmente omonima o b) un marchio, se esiste un rischio di confusione con l’indicazione geografica. Dev’essere inoltre considerato l’interesse pubblico. La regolamentazione deve prevedere un sistema di controllo che garantisca che i prodotti sui quali è apposta l’indicazione geografica soddisfino i requisiti dell’elenco degli obblighi (lett. d). La registrazione di un’indicazione geografica secondo l’articolo 50a P-LPM non impedisce al gruppo richiedente di presentare una domanda al Consiglio federale secondo l’articolo 50 LPM e viceversa.

L'articolo 50a capoverso 3 P-LPM costituisce la base legale che permette all’IPI di riscuotere delle tasse. In quanto ente indipendente di diritto pubblico, l’IPI gestisce i suoi affari indipendentemente dal bilancio federale. È quindi indispensabile che possa riscuotere delle tasse nel quadro della procedura di registrazione di un’indicazione geografica e per la gestione del registro (cfr. anche la base legale generale dell’art. 13 cpv. 1 LIPI).

L’articolo 50a capoverso 4 P-LPM riprende l’attuale articolo 16 capoverso 3 LAgr, mentre l’articolo 50a capoverso 5 P-LPM riprende l’attuale articolo 16 capoverso 4 LAgr.

L’articolo 50a capoverso 6 P-LPM è in sostanza simile all’articolo 16 capoverso 6 LAgr. Come quest’ultimo, esso riprende il contenuto dell’articolo 24 numero 5 dell’Accordo sugli ADPIC. Il principio è il seguente: chi usa un’indicazione geografica registrata per prodotti identici o paragonabili deve adempiere l’elenco degli obblighi previsto dall’articolo 50a capoverso 2 P-LPM. La disposizione si riferisce a