Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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prodotti identici e a prodotti che per il loro nome, per il loro genere, per la loro forma e la loro presentazione possono essere confusi con i prodotti originali e di cui il consumatore medio può credere che provengano da un determinato luogo e che possiedano nel caso specifico le qualità o caratteristiche stabilite nell’elenco degli obblighi. La nozione di «prodotto paragonabile» deve essere pertanto interpretata in senso molto stretto. L’applicazione dell’articolo 16 capoverso 6 LAgr permette di fare un esempio attuale concreto: il titolare di un marchio che contiene la parola «Gruyère» per il latte non deve rispettare l’elenco degli obblighi, poiché «Gruyère» è una denominazione d’origine registrata per un tipo di formaggio. Una definizione più estesa della nozione di «prodotto paragonabile» pregiudicherebbe i produttori o fabbricanti di altri prodotti insediati nella regione, in quanto non potrebbero usare un’indicazione di provenienza pertinente. Se un luogo è noto per la produzione di determinati prodotti, la protezione delle indicazioni geografiche deve contrastare l’uso del nome di tale luogo per prodotti identici o paragonabili che non ne provengono o che non hanno le caratteristiche o le qualità fissate nell’elenco degli obblighi (anche se l’origine è pertinente), ma non deve impedire l’uso del nome del luogo per altri prodotti che provengono effettivamente dallo stesso luogo. La terminologia scelta di «prodotto paragonabile» (vergleichbare Ware), che ha lo stesso senso di «prodotto dello stesso genere» (gleichartige Ware) fissato nell’articolo 16 capoverso 6 LAgr, permette di evitare qualsiasi confusione con la nozione di «prodotto simile» dell’articolo 3 LPM, che ha un significato più esteso. La nozione di «prodotto paragonabile», usata anche nel diritto comunitario69, dev’essere impiegata nell'articolo 50a P-LPM e nell'articolo 16 capoverso 6 LAgr, che dev’essere rivisto (cfr. commento all’art. 16 LAgr ; punto 2.4.1).

Per questioni di conformità all’articolo 24 numero 5 dell’Accordo agli ADPIC, è prevista una deroga al principio dell’articolo 50a capoverso 5 se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

– un marchio identico o paragonabile a un’indicazione geografica dev’essere stato registrato o acquisito in buona fede. La disposizione contempla pertanto i marchi identici o i marchi per i quali esiste un rischio di confusione con l’indicazione geografica registrata. Il criterio della buona fede si riferisce alla conoscenza dell’indicazione geografica, che non è data soltanto dal momento in cui è stata depositata o registrata70. Chi depone il marchio non è più in buona fede nel momento in cui egli è a conoscenza dell’esistenza dell’indicazione geografica. Ciò sarebbe ad esempio il caso quando chi depone il marchio è a conoscenza dell’uso dell’indicazione geografica da parte dei produttori oppure dei distributori o commercianti del luogo in questione per identificare un prodotto con l’origine geografica corrispondente. Ciò sarebbe evidentemente anche il caso quando chi depone il marchio sa che l’indicazione geografica è stata depositata nel Paese d’origine o in un Paese terzo. L’indicazione relativa ai marchi acquisiti mediante l’uso in buona fede si riferisce ai marchi noti, protetti indipendentemente da una registrazione (cfr. art. 3 LPM);

69 Vedi l’art. 14 del Regolamento (CE) n. 510/2006, che rinvia all’art. 13 dello stesso Regolamento.

70 Cfr. punto 1.1 ove si rammenta che la protezione delle indicazioni di provenienza, e quindi anche delle indicazioni geografiche, è indipendente da qualsiasi registrazione o da un titolo di protezione.