Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Art. 13 Divieto di registrazione

La regolamentazione attuale vieta la registrazione della croce svizzera come elemento di un marchio di prodotti da parte di privati. Secondo la volontà esplicita del legislatore, tale divieto di registrazione non si applica invece ai marchi di servizi (cfr. art. 75 cpv. 3 LPM in combinazione con l’art. 1 LPSP). In occasione dell’ultima revisione della LPM all’inizio degli anni Novanta, il legislatore ha mantenuto questa distinzione, dovuta a ragioni storiche, per motivi politici. Oggi, il trattamento privilegiato dei servizi e di conseguenza il trattamento non equo dei prodotti non è più giustificato. In futuro sarà quindi possibile registrare la croce svizzera come elemento di un marchio di prodotti, a condizione che il prodotto sia di origine svizzera (l’uso della croce svizzera non dev’essere fuorviante). L’articolo 13 vieta soltanto la registrazione come marchi, design, ditte o nomi di associazioni e fondazioni, dei segni (stemmi e altri emblemi) che possono essere usati esclusivamente dall’ente pubblico. In futuro la ditta Victorinox potrà quindi far registrare la croce svizzera (ma non lo stemma svizzero) come elemento dei suoi marchi e design per i prodotti svizzeri.

Per i marchi dei servizi la nuova regolamentazione significa che, a differenza di oggi, la registrazione dello stemma come elemento di un marchio non sarà più possibile. Come spiegato nel commento all’articolo 9, in futuro lo stemma svizzero (con lo scudo) sarà riservato esclusivamente alla Confederazione e alle sue aziende. Al posto dello stemma, i privati potranno tuttavia usare la croce svizzera o eventualmente farla registrare come elemento di un marchio o design.

Il divieto di registrare come marchi di privati gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali, si riferisce agli elementi più importanti degli stemmi nella loro forma caratteristica, come ad esempio l’orso appenzellese eretto, l’orso bernese in cammino o il leone turgoviese in ascesa, e non a singoli motivi di tali elementi. La protezione non comprende pertanto qualsiasi rappresentazione su un marchio di un’animale o di un altro elemento di uno stemma, bensì solo i segni che possono essere confusi con gli emblemi. I segni che possono essere confusi con gli emblemi protetti sono tuttavia esclusi dalla registrazione come marchi, design o ditte, indipendentemente dall’elemento che può essere confuso con l’emblema. Se tuttavia l’elemento in questione non rinvia a uno stemma pubblico concreto, il rischio di confusione non sussiste e il segno può essere registrato come marchio. La possibilità di confusione va esaminata in generale e non solo dal punto di vista araldico e va valutata secondo gli stessi principi applicati agli altri contrassegni. A differenza di ciò che succede nella verifica del carattere distintivo di un marchio, in cui ci si basa sull’impressione globale, nella valutazione del pericolo che un segno possa essere confuso con un elemento caratteristico di uno stemma cantonale è di rilievo solo l’elemento in questione. Gli altri elementi del segno non sono rilevanti per la valutazione. È quindi irrilevante che l’elemento in questione abbia, accanto agli altri, un’importanza maggiore o minore; è sufficiente che compaia effettivamente e in modo riconoscibile. Con il divieto di registrare come marchi, design o ditte segni che possono essere confusi, s’intendono impedire gli artifici di coloro che eventualmente si limiterebbero a modificare i segni protetti solo in modo insignificante, ma sufficiente affinché non sussista un’imitazione dal punto di vista araldico.

Il capoverso 2 si riferisce alle eccezioni menzionate nell’articolo 8 capoverso 4, che permettono l’uso degli stemmi da parte di privati in casi particolari. Tali eccezioni