Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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orologio a cuculo, la croce svizzera non sarà interpretata come indicazione di provenienza, bensì verrà messa in relazione, come sinora, con una funzione decorativa e quindi sarà permessa anche per prodotti stranieri. Sull’imballaggio della cioccolata o sul quadrante di un orologio la croce svizzera è invece interpretata come indicazione di provenienza geografica e quindi potrà essere apportata esclusivamente su prodotti di origine svizzera. La ditta Valser AG potrà dunque contrassegnare in futuro con la croce svizzera la sua acqua minerale che sgorga in Svizzera. Sarebbe permesso apporre la croce svizzera anche sul quadrante degli orologi Swatch, a condizione che si tratti di orologi prodotti in Svizzera. Sarà invece ancora illecito l’uso della croce svizzera sui prodotti (ad esempio pentole) fabbricati all’estero o sul loro imballaggio.
Lo stesso vale per il rilascio di una licenza per un marchio che contiene la croce svizzera. Il titolare della licenza può apporre tale marchio sui suoi prodotti soltanto se questi soddisfano i criteri generali dello «Swiss made». Un titolare privato di una licenza potrebbe ad esempio usare il marchio «Swiss Army» (con la rappresentazione della croce svizzera), soltanto se i suoi prodotti soddisfano i criteri generali relativi alla provenienza dell’articolo 48 LPM. Attualmente invece non è possibile rilasciare una licenza neanche per prodotti svizzeri, poiché l’utilizzazione della croce svizzera sui prodotti di privati è generalmente vietata.
Il nuovo disciplinamento statuisce che l’uso della croce svizzera non dev’essere inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore. Questa limitazione rispecchia il principio generale della buona fede: l’uso della croce svizzera è in generale permesso soltanto se le attese giustificate delle cerchie interessate non sono deluse e quindi se quest’ultime non sono tratte in inganno. Si è in presenza di un uso fuorviante se, in base al contesto generale, la croce svizzera crea oggettivamente false attese in merito alle relazioni commerciali o a presunte relazioni ufficiali con l’ente pubblico. L’uso della croce svizzera in relazione a un ufficio privato di servizi e consulenza in materia di visti è ad esempio fuorviante poiché chi usufruisce dei servizi di tale ufficio potrebbe supporre che si tratti di un ufficio pubblico.
La riserva delle buone usanze, valida per tutto il diritto privato, va osservata anche nell’uso della croce svizzera o della bandiera svizzera. Benché sia quasi impossibile definire le buone usanze in modo generalmente vincolante e malgrado esse siano sottoposte a un continuo mutamento, in caso di uso abusivo evidente il riferimento a tali usanze può servire a far rispettare i principi morali ed etici comunemente accettati nel nostro Paese. Si è in presenza di un’offesa alle buone usanze quando l’uso di un segno offende il senso generale del pudore (morale vigente) oppure è contrario ai principi etici e ai valori intrinseci all’ordinamento giuridico. L’uso della croce svizzera è considerato contrario alle buone usanze se ferisce i valori morali di una larga parte della popolazione o se manca di rispetto nei confronti dell’ente pubblico (disprezzo dell’ente pubblico). Per quanto riguarda il disprezzo dell’ente pubblico, nel singolo caso va effettuata una ponderazione tra la libertà d’espressione e artistica e il rispetto nei confronti dell’ente pubblico. Non ogni rappresentazione critica o addirittura provocatoria della bandiera svizzera rappresenta un’offesa alle buone usanze. In considerazione del principio della proporzionalità e della libertà d’espressione, occorre evitare di criminalizzare la protesta nei confronti di uno Stato. Nel caso di rappresentazioni sessuali che offendono il pudore o rappresentazioni razziste, si è invece in presenza di un’offesa alle buone usanze anche nel caso in cui