Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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tali rappresentazioni non adempiono le fattispecie del Codice penale svizzero91. Pertanto la rappresentazione della croce svizzera su uno zerbino non offende le buone usanze, e neppure l’uso della croce svizzera sul manifesto «Stop agli abusi in materia d’asilo» dell’UDC di Zurigo del 1999 in relazione con l’iniziativa popolare contro gli abusi in materia d’asilo, in cui la croce svizzera veniva lacerata dall’interno da una figura «losca».

L’espressione «contrario all’ordine pubblico» svolge una funzione analoga. Essa crea la base legale necessaria per vietare l’uso degli stemmi in casi particolarmente gravi in cui tale uso potrebbe ledere il buon nome della Svizzera o danneggiare le sue relazioni diplomatiche.

Infine l’uso della croce svizzera non dev’essere contrario al diritto in vigore. In tale contesto va tenuto conto in particolare della legge sulla Croce Rossa92. Essa statuisce che né la «Croce Rossa» né i segni che possono essere confusi con essa possono essere registrati o usati come marchi. In virtù di tale legge, in certi casi l’uso della croce svizzera – che può essere confusa con l’emblema della Croce Rossa - dev’essere vietato (per ulteriori spiegazioni in merito cfr. punto 2.3). Inoltre vanno rispettate numerose disposizioni legali emanate soprattutto per proteggere i consumatori da indicazioni fuorvianti (p.es. nella legislazione sulle derrate alimentari). È stato ad esempio giudicato contrario al diritto in vigore l’uso della croce svizzera in un manifesto del PNOS93 del Cantone di Argovia, durante la campagna per le elezioni in Consiglio nazionale. Tale manifesto era già stato usato per una campagna dei nazionalsocialisti svizzeri nel 1933. Sul manifesto, dal titolo «Wir säubern (Noi facciamo pulizia)», bonzi, comunisti ed ebrei vengono spazzati via da una croce svizzera. La prefettura di Aarau ha condannato tre membri della direzione del partito a multe tra i 300 e i 500 franchi per discriminazione razziale94.

Il capoverso 2 rinvia alla LPM95, se i vessilli, le bandiere e la croce svizzera sono interpretati dalle cerchie interessate come indicazioni della provenienza geografica di prodotti e servizi (per ulteriori spiegazioni in merito cfr. punto 2.1.2). La valutazione del pericolo di un uso fuorviante avviene, analogamente a quanto succede per i marchi, in modo astratto e indipendentemente dal tipo di uso concreto. Il pericolo dell’uso fuorviante non può essere perciò eluso con un eventuale correttivo sul prodotto o sull’imballaggio. L’uso della croce svizzera sul logo «Sigg Switzerland» è ad esempio fuorviante, anche se sull’imballaggio è indicato il luogo di fabbricazione reale («made in China»). La rettifica - «made in China» - non è sufficiente per correggere l’aspettativa del pubblico - creata dall’uso della croce svizzera, secondo cui il prodotto è di origine svizzera - e per eludere il pericolo di un uso fuorviante. Al contrario, la rettifica tende a favorire l’indebolimento della croce svizzera come indicazione geografica. Anche espressioni come «alla svizzera», «tipo svizzero», «Swiss Style», «secondo ricetta svizzera» ecc. non sono in grado di impedire false attribuzioni in riferimento alla provenienza. Non è perciò consentito usarle in riferimento a prodotti che non soddisfano i criteri relativi all’origine svizzera. Con la

91 Art. 197 e 261bis CP; RS 311.0

92 Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa; RS 232.22

93 PNOS: Partei National Orientierter Schweizer

94 Fonte: quotidiano «Blick» del 17 luglio 2005

95 Art. 47 segg.; RS 232.11