Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Gli oggetti protetti al capoverso 1 sono i segni pubblici degli Stati esteri, ma non i segni di altri enti pubblici. Di questi ultimi fanno in particolare parte gli stemmi, le bandiere e gli emblemi dei comuni esteri. L’inclusione dei segni pubblici dei comuni nella protezione prevista dal capoverso 1 creerebbe una situazione poco chiara, che renderebbe più difficile l’applicazione della legge. Pertanto tali segni pubblici possono essere usati liberalmente, come già previsto nel diritto in vigore, tenendo conto della riserva generale, secondo cui è vietato qualsiasi uso inappropriato o fuorviante oppure contrario alle buone usanze, all’ordine pubblico o al diritto in vigore (capoverso 3). Questa riserva generale serve soprattutto a proteggere il pubblico svizzero. Se viene usato uno stemma di un comune straniero, un inganno è possibile soltanto se lo stemma del comune estero è noto o riconoscibile per il pubblico svizzero. Stemmi non conosciuti o non riconoscibili come stemmi di comuni possono essere usati liberamente.

Se gli emblemi degli Stati esteri sono interpretati dal pubblico come riferimento geografico in relazione a determinati prodotti o servizi, essi sono considerati indicazioni geografiche di provenienza. In tal caso si applicano i criteri relativi alla provenienza dell’articolo 47 LPM100, che sono vincolanti (capoverso 4). In tal modo gli emblemi dell’estero sono trattati come quelli svizzeri. Questa parità di trattamento è conforme alle esigenze dei trattati internazionali, in particolare a quelle dell’Accordo sugli ADPIC101.

Art. 15 Autorizzazione

Lo Stato estero a cui appartiene l’emblema o a cui tale emblema rinvia deve poter decidere chi, oltre allo Stato stesso, può usare il segno. Di conseguenza l’articolo 15 statuisce che il divieto generale d’uso dell’articolo 14 non si applica alle persone che possono usare il segno in virtù di un’autorizzazione esplicita. La disposizione proposta corrisponde all’attuale articolo 10 capoverso 2. L’autorizzazione rilasciata deve tuttavia coincidere con la protezione richiesta. Non è quindi sufficiente se chi deposita un marchio presenta soltanto un’autorizzazione generale all’uso dell’emblema. L’autorizzazione deve infatti comprendere anche il permesso di usare l’emblema nel marchio. Spesso le autorizzazioni estere escludono esplicitamente tale uso, per impedire che chi deposita il marchio conquisti una posizione monopolistica ingiustificata nell’uso dell’emblema.

Il capoverso 2 statuisce in modo non esaustivo che cosa può essere considerata un’autorizzazione. La prova della registrazione del marchio nel Paese d’origine costituisce ad esempio un’autorizzazione sufficiente per registrare il segno come marchio anche in Svizzera.

Art. 16 Divieto di registrazione

L’articolo 16 vieta la registrazione di segni pubblici dell’estero come marchi, design, ditte, nomi di associazioni o fondazioni. Il divieto non si applica in presenza di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15. L’autorizzazione deve tuttavia corrispondere alla protezione richiesta (cfr. le spiegazioni all’art. 15).

100 RS 232.11

101 Art. 24 cpv. 3 ADPIC (RS 0.632.2)