Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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non devono tuttavia permettere che gli stemmi possano essere registrati come marchi o design.
Art. 14 Uso dei segni pubblici dell’estero
L’articolo 14 disciplina l’uso degli emblemi dell’estero. Gli oggetti protetti sono gli stemmi, le bandiere, i vessilli e gli altri emblemi degli Stati esteri e degli Stati federali di uno Stato federativo. Analogamente a quanto previsto per gli emblemi svizzeri, anche per quelli stranieri si applica il principio secondo cui i segni possono essere usati soltanto dall’ente pubblico. Appartengono all’ente pubblico anche le organizzazioni e aziende che, in quanto unità rese autonome, adempiono compiti dell’ente pubblico, sono giuridicamente autonome e di proprietà dell’ente pubblico (l’ente pubblico detiene una partecipazione di maggioranza o principale). Vi è un’importante deroga a tale principio nel caso in cui è presentata un’autorizzazione all’uso dello stemma (cfr. le osservazioni all’articolo 15 P-LPSP). In definitiva è lo Stato estero a decidere se intende concedere l’uso dei suoi emblemi anche ad altre persone oltre che all’ente pubblico autorizzato. La condizione attuale della reciprocità sarà abolita. Il diritto nazionale proteggerà gli emblemi degli Stati esteri in Svizzera indipendentemente dalla protezione degli emblemi della Confederazione e dei Cantoni all’estero. Il motivo va ricercato nel fatto che la maggior parte degli Stati sono membri della CPrI98. L’articolo 6terdi tale Convenzione disciplina la protezione degli emblemi. La reciprocità è pertanto garantita a tutti gli Stati membri della CPrI. Anche agli Stati che non sono membri della CPrI, ma che hanno aderito all’Accordo sugli ADPIC99 si applicano, in virtù dell’articolo 2 di tale Accirdo, gli articoli 1-12 CPrI e pertanto la reciprocità è garantita anche per questi Stati. Poiché quindi la reciprocità sussiste con poche eccezioni per quasi tutti gli Stati, in futuro si rinuncerà a far dipendere esplicitamente la protezione svizzera dalla concessione della reciprocità. È pertanto superflua anche l’attuale disposizione dell’articolo 10 capoverso 3, secondo cui il Consiglio federale stabilisce se e in che misura un altro Stato accorda la reciprocità alla Svizzera.
Come finora, saranno protetti anche i segni che possono essere confusi con un emblema dell’estero. Indipendentemente dal carattere araldico sarà protetto – analogamente a quanto previsto per gli emblemi svizzeri – ogni segno che può essere confuso con un emblema estero. Poiché la Svizzera intende migliorare con misure appropriate la protezione dei suoi emblemi all’estero, in particolare dello stemma svizzero e della croce svizzera, sarebbe controproducente accordare agli emblemi esteri, invece della protezione attualmente in vigore, soltanto la protezione minima limitata alle imitazioni dal punto di vista araldico prevista dall’articolo 6terCPrI. Con la protezione svizzera più estesa s’intendono impedire gli artifici di coloro che eventualmente si limiterebbero a modificare i segni protetti solo in modo insignificante, ma sufficiente affinché non sussista un’imitazione dal punto di vista araldico.
Il capoverso 2 corrisponde in sostanza all’attuale articolo 11 LPSP. L’uso, di per sé lecito di segni dell’estero, è legato alla condizione generale, che esso non sia contrario alle buone usanze, all’ordine pubblico o al diritto in vigore. L’uso dei segni dell’estero deve avvenire nel rispetto della legislazione svizzera.
98 RS 0.232.04
99 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio); RS 0.632.2