Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’attore civile. Esso ha tuttavia la possibilità di intentare un’azione civile soltanto se l’emblema viene usato nella sua funzione di stemma e non come indicazione di provenienza geografica ai sensi dell’articolo 47 LPM. In quest’ultimo caso hanno diritto all’azione civile soltanto le organizzazioni economiche e di categoria nonché quelle di tutela dei consumatori (cfr. art. 19).
Come sinora, per la Confederazione l’esecuzione della legge spetta all’IPI (art. 2 cpv. 1 lett. b LIPI103). Il capoverso 2 statuisce ora esplicitamente la legittimazione attiva della Confederazione per il tramite dell’IPI. Quest’ultimo dovrà intentare un’azione civile nei casi gravi di abuso, vale a dire soprattutto nei casi in cui lo esigono gli interessi della Confederazione. Ciò permette di migliorare considerevolmente la protezione dello stemma svizzero e la sua applicazione. L’IPI si assume i rischi usuali dell’attore civile. Il nuovo diritto all’azione di cui al capoverso 2 si riferisce esclusivamente all’uso dello stemma svizzero e degli emblemi svizzeri. Esso non intacca la legittimazione attiva della Segreteria di Stato dell’economia (seco) ai sensi dell’articolo 10 LCSl104. Quest’ultima si applica alle azioni di concorrenza sleale che danneggiano la buona reputazione della Svizzera all’estero.
Per gli emblemi dei Cantoni saranno legittimate ad agire le autorità designate dal diritto cantonale (capoverso 3). Con la regolamentazione proposta i Cantoni potranno tutelare autonomamente i diritti relativi ai loro emblemi e decidere essi stessi se intentare, nel singolo caso, un’azione civile. Anch’essi si assumono i relativi rischi.
La protezione dei segni pubblici dell’estero incombe alle autorità designate dal rispettivo diritto estero (capoverso 4).
Art. 19 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di
tutela dei consumatori
La croce svizzera, i vessilli e le bandiere sono spesso impiegati come mezzi per indicare la provenienza geografica di prodotti e servizi. La croce svizzera si trova ad esempio sulle confezioni di latticini (Emmi), di biscotti (Kambly) sui prodotti agrari (Prodotti Suisse Garantie) oppure è usata in relazione a servizi d’assicurazione (Swiss Life). Usati in tal modo questi segni sono considerati indicazioni di provenienza geografica ai sensi dell’articolo 47 LPM105. L’estensione della legittimazione attiva alle associazioni economiche e alle organizzazioni di tutela dei consumatori corrisponde alla regolamentazione prevista per la protezione delle indicazioni di provenienza geografica (art. 56 LPM). Le associazioni di categoria ed economiche sono legittimate ad agire soltanto se sono autorizzate a rappresentare gli interessi economici dei propri membri. L’azione deve servire a proteggere gli interessi economici dei membri. Le esigenze della tutela dei consumatori sono garantite dalla legittimazione attiva delle organizzazioni di tutela dei consumatori. Hanno diritto all’azione tutte le organizzazioni che secondo il proprio statuto si occupano della tutela dei consumatori. La tutela dei consumatori dev’essere un obiettivo importante fissato nello statuto delle organizzazioni.
103 Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; RS 172.010.31
104 RS 241
105 RS 232.11