Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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regolamentazione proposta s’intendono applicare criteri uniformi per i segni che sono interpretati come indicazioni della provenienza geografica.

Art. 10 Uso delle denominazioni ufficiali

Nella sostanza la disposizione proposta dall’articolo 10 corrisponde alla regolamentazione attuale (articolo 6 LPSP). È stato aggiunto semplicemente il principio secondo cui, analogamente a quanto previsto per gli altri segni pubblici, l’uso non dev’essere inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore. Come sinora, le denominazioni ufficiali possono essere usate a condizione che non traggano in inganno in merito a una presunta relazione ufficiale con l’ente pubblico. La Federazione svizzera di ginnastica potrà ad esempio continuare ad usare il termine «Festa federale di ginnastica». Lo stesso vale per l’uso della designazione «Festa federale di lotta svizzera» da parte dell’Associazione federale di lotta svizzera.

Art. 11 Uso dei segni nazionali figurativi e verbali

I segni nazionali figurativi e verbali definiti all’articolo 7 potranno esseri usati da tutti, con la riserva generale che l’uso non sia inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

Secondo il capoverso 2, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 47 LPM96 se i segni nazionali figurativi o verbali sono interpretati dalle cerchie interessate come indicazioni della provenienza geografica di prodotti e servizi. Una raffigurazione di Guglielmo Tell come simbolo nazionale su una bottiglia di birra è interpretata ad esempio come indicazione della provenienza geografica ai sensi della LPM. Il segno può pertanto essere usato solo in riferimento alla birra svizzera, poiché le cerchie interessate interpretano la raffigurazione come riferimento alla Svizzera e perciò si aspettano che si tratti di una birra svizzera. Bisogna decidere nel singolo caso se dal punto di vista delle cerchie interessate il segno nazionale figurativo o verbale crea determinate attese in riferimento alla provenienza geografica dei prodotti o servizi così contrassegnati. Tali attese non vengono ad esempio create se il monumento di Tell è raffigurato su una t-shirt o una cartolina postale.

Art. 12 Uso di segni pubblici della Svizzera che possono essere confusi con

segni pubblici dell’estero

L’articolo 12 corrisponde all’attuale articolo 12 LPSP. Disciplina una riserva prevista dall’articolo 6tercapoverso 8 CPrI97, secondo cui i cittadini di ciascun Paese che sono autorizzati a far uso degli emblemi del loro paese, potranno usarli anche se sono simili a quelli di un altro Paese. Un segno nazionale può perciò essere usato, se chi lo usa ne è autorizzato, anche se il segno può essere scambiato con un emblema dell’estero.

96SR 232.11

97 RS 0.232.04