Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Art. 17 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti

L’articolo 17 prevede che l’IPI, in quanto organo d’esecuzione della Confederazione nel settore della protezione degli stemmi, gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici protetti della Svizzera e dei segni pubblici protetti dell’estero. Con tale registro si garantisce che siano rilevati tutti i segni pubblici, facilitando così anche l’esecuzione della legge da parte dell’IPI. Quest’ultimo può così ad esempio distinguere in modo affidabile gli stemmi di famiglia o di fantasia dagli stemmi pubblici nel quadro della procedura d’esame dei marchi. In caso di fusioni di Comuni si può inoltre accertare senza problemi quale stemma è stato abolito e quale sarà adottato dal nuovo Comune. Allo stesso tempo l’IPI può gestire un elenco con i segni pubblici dei Cantoni. Accanto agli stemmi dei distretti e dei Comuni sono protetti anche i vari sigilli cantonali. Nel Cantone di Berna i notai dispongono ad esempio di un sigillo professionale che contiene lo stemma cantonale incorniciato dal testo «N. N. Notaire du canton de Berne» nonché il numero di registrazione del notaio e il numero del sigillo102. Oggi infine manca un elenco di tutti gli stemmi comunali della Svizzera, il che ha reso a volte difficile l’esecuzione della legge. Il nuovo elenco previsto non è legalmente vincolante. La semplice banca dati serve tuttavia all’informazione generale e intende favorire la trasparenza: ognuno può informarsi sui segni pubblici dei Cantoni mediante una semplice consultazione della banca dati. Se un segno fa parte dell’elenco, si presume, fino a prova contraria, che si tratta di un segno pubblico. La protezione di un segno pubblico che non è contenuto nel registro dev’essere invece dimostrata in virtù del rispettivo diritto cantonale.

Gli stemmi e gli emblemi dell’estero che godono della protezione in virtù dell’articolo 6terCPrI devono essere notificati alla WIPO mediante una procedura formale. In seguito, tutti gli Stati membri della CPrI ricevono dalla WIPO una comunicazione in merito. In Svizzera tali segni sono pubblicati regolarmente nel Foglio federale. Per terzi non è tuttavia facile individuare quali siano i segni esteri protetti in Svizzera. Con il registro proposto s’intende creare, anche in questo caso per motivi di trasparenza, una lista, liberamente accessibile a tutti, di tutti i segni pubblicati in Svizzera.

Art. 18 Legittimazione attiva dell’ente pubblico

L’articolo 18 capoverso 1 introduce un diritto dell’ente pubblico a intentare un’azione civile. La legittimazione attiva si basa sul fatto che vi è sia un interesse pubblico sia un interesse dell’ente pubblico all’uso corretto degli stemmi e degli emblemi. Questi ultimi servono all’ente pubblico principalmente come mezzi d’identificazione e sono strettamente legati al diritto dei nomi di enti pubblici. Il pubblico deve poter partire dal presupposto che l’ente pubblico in questione sostenga l’uso dei propri emblemi. Per tale motivo l’ente pubblico dev’essere in grado di difendersi dagli usi abusivi. Per fare ciò esso, analogamente a quanto previsto per i privati per i loro diritti di contrassegno, deve poter disporre dei mezzi giuridici di tutela di diritto civile, penale e amministrativo. Con la possibilità di ricorrere all’azione civile l’ente pubblico può tutelare e imporre più facilmente i propri diritti di sovranità. In caso di azione civile l’ente pubblico si assume i rischi usuali

102 Art. 12 dell’ordinanza sui notai del Cantone di Berna (169.112 Recueil systématique des lois bernoises)