Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo

questo principio, i segni protetti possono essere usati anche da persone non autorizzate soltanto nei casi esplicitamente menzionati dal capoverso 4. Sarà quindi possibile continuare a usare gli stemmi in dizionari ed enciclopedie o come illustrazioni in opere scientifiche. Gli stemmi potranno essere usati anche per la decorazione di feste e manifestazioni, soprattutto in occasione di eventi sportivi e manifestazioni politiche.

Sarà ancora possibile apporre gli stemmi su prodotti o oggetti per i quali la presenza di tali emblemi assume un valore particolare. Si tratta di oggetti d’artigianato quali calici, ciotole, vetri araldici, monete commemorative o oggetti simili, che l’acquirente espone spesso nei propri immediati dintorni per mantenere vivo il ricordo di un evento o di una festa (p.es. festa di tiro, festa di ginnastica). In questi casi gli stemmi costituiscono l’essenza stessa degli oggetti.

Infine l’eccezione si applica evidentemente anche all’uso dello stemma come elemento del segno dei brevetti svizzeri, conformemente all’articolo 11 della legge sui brevetti88.

L’eccezione del capoverso 4 non vale invece per gli articoli di souvenir. Nel caso di tali oggetti lo stemma svizzero può essere sostituito dalla bandiera svizzera o dalla croce svizzera, perché nella loro funzione principale di mezzo d’identificazione gli stemmi devono essere riservati all’ente pubblico. Se i souvenir provengono dall’estero, la bandiera svizzera e la croce svizzera (senza lo scudo) possono essere utilizzate soltanto se da esse non è deducibile un rinvio all’origine geografica di tali prodotti. La valutazione avviene, analogamente a quanto previsto per le indicazioni di provenienza geografica (cfr. art. 47 LPM89), in base all’interpretazione delle cerchie interessate (cfr. anche le spiegazioni all’art. 9). Lo stesso vale per tutti gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni nonché per gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali.

Art. 9 Uso delle bandiere e degli emblemi

L’articolo 9 capoverso 1 costituisce la disposizione centrale della presente revisione di legge: in futuro l’uso della croce svizzera e della bandiera svizzera sarà permesso non solo, come finora, per i servizi, bensì anche per i prodotti. Questa modifica permette di ridurre a pochi casi il margine di manovra, attualmente di difficile gestione, nella distinzione tra uso decorativo autorizzato (p.es. croce svizzera su una tshirt o su un berretto) e uso non autorizzato come indicazione commerciale di provenienza oppure tra rappresentazione stilizzata autorizzata della croce svizzera e rappresentazione che può essere confusa, non autorizzata. In futuro si porrà quindi soprattutto la questione se l’uso della croce svizzera in relazione a un prodotto può essere inteso come riferimento alla sua provenienza geografica. Come per le indicazioni di provenienza geografica (cfr. art, 47 LPM90), tale questione potrà essere valutata in base all’interpretazione delle cerchie interessate. Se la croce svizzera viene intesa come riferimento alla provenienza geografica, il prodotto così contrassegnato deve soddisfare le condizioni per la provenienza definite nella LPM. Se apposta ad esempio su un lampione, sulla visiera di un berretto, su una t-shirt o su un

88 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d’invenzione; RS 232.14.

89 RS 232.11.

90 RS 232.11