Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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Art. 20 Confisca nel procedimento civile
L’articolo 16 capoverso 1 intende garantire che gli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico siano ritirati dal commercio. Come misura estremamente incisiva il giudice può ordinare la distruzione degli oggetti. Quest’ultima serve alla dissuasione ed è un mezzo efficace per applicare in modo coerente la protezione dei segni pubblici. Il giudice è esplicitamente autorizzato a confiscare anche installazioni, apparecchi e altri mezzi destinati prevalentemente alla produzione di oggetti illeciti. La regolamentazione proposta corrisponde alle disposizioni degli altri atti legislativi specifici in materia di beni immateriali.
Il capoverso 2 concede al giudice un ampio potere d’apprezzamento per decidere cosa fare con gli oggetti confiscati. Il provvedimento adottato dal giudice dipende dal singolo caso concreto. L’obiettivo è di modificare i prodotti e gli oggetti confiscati in modo tale che possano essere usati senza i segni pubblici protetti. La distruzione degli oggetti deve essere possibile, ma allo stesso tempo deve costituire l’ultima ratio.
Art. 21 Provvedimenti cautelari
L’attuale articolo 16 LPSP contiene già delle disposizioni in merito a provvedimenti cautelari. Poiché nell’ambito del diritto in materia di beni immateriali è spesso necessario che il giudice intervenga rapidamente, tutti gli atti legislativi specifici contengono disposizioni su provvedimenti cautelari (art. 65 LDA106; art. 59 LPM107; art. 38 LDes108). In analogia a tali disposizioni la formulazione è adattata anche nella LPSP.
Art. 22 Uso illecito di segni pubblici
Come sinora la semplice violazione dei segni pubblici costituisce un reato perseguibile d’ufficio (articolo 22 capoverso 1) e le autorità cantonali sono tenute a perseguire d’ufficio gli abusi. L’avamprogetto prevede ora di affidare alla Confederazione la competenza di sporgere denuncia per il tramite dell’IPI (cfr. anche le spiegazioni all’art. 25). La Confederazione deve poter intervenire nei casi in cui lo ritiene necessario. Indipendentemente da ciò, ognuno può, come sinora, sporgere denuncia alle autorità cantonali competenti. Come in altri settori del diritto in materia di beni immateriali si è rinunciato a proporre di punire anche la violazione colposa. Una siffatta sanzione sarebbe troppo severa e in occasione del perseguimento penale potrebbero sorgere delle difficoltà nel raccogliere le prove. Con l’articolo 22 capoverso 2 la comminazione di pena in caso di violazione per mestiere equivale a quella prevista negli altri atti legislativi del diritto in materia di beni immateriali: se l’autore agisce per mestiere, il reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L’ammontare della pena pecuniaria è fissato dal sistema delle aliquote giornaliere introdotto nella nuova parte generale del Codice penale svizzero109. Come pena pecuniaria massima sono previste 360 aliquote giornaliere, che equivalgono a 1 080 000 franchi, poiché secondo il capoverso 2 dell’articolo 34 del
106 SR 231.1
107 SR 232.11
108 SR 232.12
109 Art. 34 CP; RS 313.0