Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo
autorità cantonali sono tenute a comunicare all’IPI tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e decisioni di abbandono del procedimento nell’ambito del diritto in materia di beni immateriali . Nel quadro della revisione della legge sui brevetti (2° tappa), che attualmente si trova nella procedura parlamentare, varie leggi sui beni immateriali sono integrate con l’obbligo di comunicazione per le autorità cantonali. Con l’articolo 27 l’obbligo di comunicazione sarà esteso a tutte le sentenze passate in giudicato. L’articolo 63 dell’Accordo sugli ADPIC obbliga tutti gli Stati membri dell’OMC, e dunque anche la Svizzera, a essere in grado di fornire al segretariato dell’OMC i dati statistici concernenti le decisioni emanate sul proprio territorio nel settore del diritto in materia di beni immateriali. L’IPI deve pertanto essere informato delle violazioni constatate in tribunale e delle sentenze nel settore del diritto in materia di beni immateriali. L’IPI rende accessibili ai tribunali in forma adeguata le sentenze che gli sono comunicate. In tal modo s’intende promuovere lo scambio di informazioni e di esperienza tra le autorità giudiziarie. L’obbligo di comunicazione non riguarda soltanto i tribunali statali, bensì anche eventuali tribunali arbitrali. Con la disposizione proposta si crea un obbligo di comunicazione conforme a quello già previsto nelle altre leggi concernenti i beni immateriali.
Oltre alle sentenze passate in giudicato, devono essere comunicate all’IPI anche le disposizioni ordinatorie. Ciò concerne soprattutto le disposizioni determinanti nell’ambito del procedimento. Se ad esempio un procedimento penale, avviato d’ufficio o su richiesta di un terzo, è sospeso dopo la conclusione dell’istruttoria, la decisione di abbandono del procedimento dev’essere comunicata all’IPI. In tal modo s’intende garantire che l’IPI, in quanto autorità esecutiva della Confederazione per le questioni concernenti gli stemmi, sia informata dalle autorità cantonali sullo stato attuale dei procedimenti. Solo così l’IPI è informato in modo trasparente su tutti i procedimenti pendenti e può rilevare i pertinenti dati statistici nonché riconoscere la necessità d’intervenire (p.es. sensibilizzare le autorità che applicano il diritto, allestire e rendere accessibile la giurisprudenza).
Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Risoluzione federale del 12 dicembre 1889118 sullo stemma della Confederazione
La definizione dello stemma svizzero secondo questa Risoluzione federale è ripresa nell’articolo 1 della presente legge. La Risoluzione federale può perciò essere abrogata.
Legge federale del 25 marzo 1954119 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa (Legge sulla Croce Rossa)
Cfr. le spiegazioni al punto 2.3 «Capitolo 3 Legge sulla Croce Rossa».
118 RS 111
119 RS 232.22