Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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re il foro. Oggi si può rinunciare a tali disposizioni, poiché sono già contenute nel Codice penale svizzero.

Il capoverso 2 autorizza l’IPI a sporgere denuncia. Questa competenza esplicita rafforza la posizione dell’IPI in quanto autorità federale responsabile dell’esecuzione della legge sulla protezione degli stemmi. In caso di usi abusivi in Svizzera, come sinora, esso renderà attenti in forma scritta gli autori sulle loro azioni illecite e sulle pertinenti disposizioni legali. L’IPI potrà inoltre aggiungere all’ammonimento l’indicazione esplicita che in caso di prosecuzione dell’abuso esso sporgerà denuncia penale, e quindi rafforzare l’effetto dissuasivo. In caso di denuncia l’IPI dispone dei diritti di parte integrali, di cui farà uso soprattutto se lo esigono gli interessi della Confederazione. La disposizione tiene conto dell’intento della Confederazione di assegnare i diritti di parte anche alle autorità, se queste devono tutelare interessi pubblici. Nel disegno di legge relativo al Codice di procedura penale svizzero (FF 2006 1291) all’articolo 102 capoverso 2 è previsto che «la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici».

Art. 26 Intervento dell’Amministrazione delle dogane

In conformità con gli altri atti legislativi del diritto in materia di beni immateriali, si propone di statuire esplicitamente l’intervento dell’Amministrazione delle dogane. L’articolo 26 rinvia alle disposizioni relative all’intervento dell’Amministrazione delle dogane della LPM116. Tali disposizioni sono integrate nel quadro della revisione della legge sui brevetti (2° tappa), che attualmente si trova nella procedura parlamentare. Si può pertanto rinviare alle pertinenti spiegazioni del messaggio relativo alla legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione (FF 2006 1; punti 1.4.2, 2.4.4.3 e 2.4.2).

La disposizione autorizza l’Amministrazione delle dogane a informare l’ente pubblico interessato in merito all’introduzione sul territorio doganale svizzero e all’asportazione da esso di prodotti o oggetti contrassegnati illecitamente con gli stemmi. La posizione giuridica dell’ente pubblico nella lotta contro l’uso illecito dei suoi segni pubblici sarà in tal modo rafforzata e la messa al sicuro di prodotti che violano il diritto facilitata. L’IPI non deve attendere che i prodotti illeciti siano messi in commercio. Gli abusi possono essere puniti in modo più severo ed efficace, bloccando i prodotti alla dogana e avviando nel contempo un procedimento penale. Con il ricorso a sanzioni giuridiche l’effetto dissuasivo è rafforzato. Il capoverso 2 autorizza esplicitamente l’IPI a domandare l’intervento dell’Amministrazione delle dogane e in tal modo a intervenire già alla frontiera contro gravi casi di abuso.

Art. 27 Comunicazione di decisioni ordinatorie e di sentenze passate in

giudicato

Secondo l’articolo 3 numero 7 dell’ordinanza del 10 novembre 2004117 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione), le

116 Art. 70-70h P-LPM; RS 232.11

117 RS 312.3