Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Legge federale del 15 dicembre 1961120 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative (Legge sull’ONU):

Si propone di sostituire l’indicazione «imitazioni di detti contrassegni» negli articoli 1 capoverso 2, 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 7 capoverso 1 della legge sull’ONU con l’espressione «emblemi che possono essere confusi con detti contrassegni». Tale modifica permette di usare la stessa terminologia in tutti gli atti legislativi che hanno per oggetto la protezione di contrassegni che sottostanno a una regolamentazione specifica. Dal punto di vista sostanziale non vi è alcuna modifica, poiché «imitazione», il termine finora usato, è equiparato all’espressione «può essere confuso». Il messaggio concernente la legge sull’ONU121 osserva in merito all’articolo 7 che la prescrizione è stata ripresa dalla legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome dell’Organizzazione mondiale della sanità (la legge che ha preceduto quella sull’ONU); in tale legge era stata usata l’espressione «può essere confuso». Con questa maggiore trasparenza s’intendono eliminare i dubbi sorti in passato soprattutto in relazione alla valutazione della possibilità di protezione dei segni usati come marchi. Così la protezione dev’essere negata anche nel caso in cui soltanto un elemento di un marchio è considerato un’imitazione di un emblema protetto secondo la legge sull’ONU. Solo in questo modo tali emblemi possono essere protetti efficacemente da segni che possono essere confusi con essi.

La modifica proposta nell’articolo 7 capoverso 1 della legge sull’ONU costituisce un adattamento alle nuove comminatorie penali entrate in vigore il 1° gennaio 2007 in applicazione dell’articolo 333 capoversi 2-6 del Codice penale122.

Art. 30 Continuazione dell’utilizzazione

Gli stemmi usati finora lecitamente possono essere usati ancora per cinque anni al massimo a partire dall’entrata in vigore della presente legge, anche se secondo la nuova legge l’uso non è più lecito. Con l’articolo 30 s’intendono attenuare eventuali rigorosità risultanti dal futuro divieto. Una volta decorso il termine di cinque anni l’uso sino ad allora autorizzato diventa illecito ed è sottoposto a sanzioni.

Art. 31 Marchi depositati o registrati

Con l’entrata in vigore della presente legge, i privati non potranno più far iscrivere nell’apposito registro i marchi di servizi che contengono uno stemma. L’articolo 31 statuisce pertanto che i marchi depositati o registrati prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione continueranno a essere retti dal diritto previgente e quindi potranno ancora essere usati lecitamente. Ciò sarà tuttavia possibile soltanto fino alla scadenza del termine ordinario di validità. Una volta scaduto tale termine, il marchio non potrà più essere prolungato. Con la deroga proposta, s’intende garantire che nel registro siano iscritti solo marchi che corrispondono alla nuova regolamentazione.

120 RS 232.23

121 FF 1961 I 1338 (versione tedesca; versione italiana non disponibile).

122 RS 311.0