Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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L’introduzione della possibilità, da parte degli enti pubblici autorizzati a usare degli stemmi protetti dalla P-LPSP, di chiedere l’intervento dell’Amministrazione delle dogane, può tuttavia comportare un lavoro supplementare per quest’ultima. Tale lavoro supplementare sarà tuttavia molto limitato, poiché gli enti pubblici agiranno unicamente in caso di violazione dei loro stemmi e di abusi gravi (per la Confederazione, cfr. il commento all’art. 26 cpv. 2 P-LPSP; punto 2.2). L’onere di lavoro supplementare per l’Amministrazione delle dogane è già considerato nel quadro dell’aumento dei posti di lavoro previsto con la revisione della legge sui brevetti (cfr. FF 2006 131): per far fronte in particolare all’aumento dei casi di pirateria scoperti alla frontiera negli ultimi anni, l’Amministrazione delle dogane prevede che saranno necessari fino a dieci posti supplementari. Tale aumento permette già di tenere conto dell’eventuale lavoro supplementare generato dal progetto di revisione della LPSP.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni
Già oggi il perseguimento penale dell’uso non pertinente di indicazioni di provenienza compete ai Cantoni. Per questi ultimi il progetto di legge non comporta oneri supplementari. Anzi, la regolamentazione più precisa renderà loro più facile il perseguimento penale.
3.3 Per l’economia
3.3.1 Necessità e possibilità d’intervento dello Stato
Il Consiglio federale persegue due obiettivi principali. Da una parte, con la precisazione della regolamentazione concernente la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, intende raggiungere maggiore chiarezza, trasparenza e certezza giuridica. D’altra parte intende facilitare un’applicazione appropriata della protezione in Svizzera e all’estero.
Dal punto di vista economico l’obiettivo della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera è di limitare il più possibile le spese dei consumatori per la ricerca di prodotti di alta qualità, rafforzare la piazza economica svizzera e garantire nel contempo la libera concorrenza. Dal punto di vista economico la designazione «Svizzera» e la croce svizzera costituiscono beni immateriali pubblici. L’uso della designazione «Svizzera» per il prodotto di un’azienda non esclude in linea di massima l’uso della stessa indicazione da parte di un’altra azienda per un altro prodotto. Il beneficio che un’azienda svizzera trae dall’uso della designazione «Svizzera» non diminuisce se l’indicazione è usata anche da un’altra azienda svizzera. Tuttavia un uso abusivo da parte di un terzo può diminuire il beneficio generale, poiché senza un’indicazione affidabile del produttore e del fornitore, i consumatori non sono in grado di giudicare e distinguere la qualità dei prodotti e dei servizi, né di distinguerli da altri prodotti. L’indicazione di provenienza permette infatti ai consumatori di distinguere i prodotti svizzeri da quelli esteri e, se del caso, i prodotti di prima qualità da quelli di qualità inferiore. Solo i fornitori dispongono di tutte le informazioni relative alle caratteristiche reali dei loro prodotti e servizi. Da questo