Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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potrebbe ad esempio prevedere che per alcune categorie di prodotti e servizi la croce svizzera non può essere usata. Ma in tal caso si porrebbe un nuovo problema di delimitazione: come definire le categorie o quali prodotti e servizi contemplare? La soluzione più opportuna appare quindi la valutazione concreta del singolo caso, poiché nella valutazione di un possibile rischio di confusione bisogna tenere conto di tutte le circostanze che potrebbero far sorgere confusione (impressione globale, prodotti e servizi in questione, elementi aggiuntivi ecc.).

Con l’articolo 7 capoverso 3, i capoversi 1 e 2 sono riuniti in una disposizione e adattati linguisticamente alla regolamentazione prevista dall’articolo 13 del presente avamprogetto. Dal punto di vista sostanziale non vi è nessuna differenza con la regolamentazione attuale. La modifica è proposta affinché in tutti gli atti legislativi che hanno per oggetto la protezione di contrassegni che sottostanno a una regolamentazione specifica sia usata la stessa terminologia.

La modifica proposta dell’articolo 8 capoverso 1 della legge sulla Croce Rossa costituisce un adattamento alle nuove comminatorie penali entrate in vigore il 1° gennaio 2007 in applicazione dell’articolo 333 capoversi 2-6 del Codice penale125.

2.4 Altre leggi

2.4.1 Diritto delle obbligazioni126

Art. 955a D. Riserva d’altre disposizioni federali (nuovo)

La disposizione ribadisce che l’iscrizione di una ditta nel registro non esenta l’avente diritto dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni legali, in particolare quelle che prevedono la protezione contro gli inganni nelle relazioni commerciali. Di conseguenza, anche se una ditta è stata iscritta, essa non può essere usata in modo ingannevole in rapporto a prodotti o servizi secondo l’articolo 47 LPM (per i dettagli e un esempio concreto cfr. il commento all’articolo 47 P-LPM). La presente disposizione fissa il quadro per l’uso della ditta da parte del titolare. Essa non si rivolge alle autorità del registro di commercio.

2.4.2 Legge del 9 ottobre 1992127 sul diritto d’autore

Art. 75 cpv.1, 76 cpv. 1, 77 cpv. 1

L’adattamento terminologico proposto nelle disposizioni menzionate corrisponde a quello effettuato in varie disposizioni della P-LPM (cfr. il commento al punto 1.8).

125 RS 311.0

126 RS 220

127 RS 231.1