Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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punto di vista, tra produttori e consumatori vi è pertanto un’asimmetria d’informazione che può essere superata grazie alle indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti da parte dei fornitori. È soprattutto perché i consumatori si fidano delle informazioni fornite che sono disposti a pagare un prezzo maggiore per i prodotti di una determinata provenienza alla quale è associata una qualità elevata.

Da una parte, senza indicazioni affidabili, i consumatori devono investire tempo, energia e denaro per identificare i prodotti di qualità (spese di ricerca). D’altra parte i produttori e i fornitori con il tempo acquisiscono una buona reputazione per la qualità e l’affidabilità dei loro prodotti, che è in relazione con l’indicazione di provenienza. Questa buona reputazione può essere rovinata da opportunisti e in tal caso i consumatori non sarebbero più disposti a pagare lo stesso prezzo per prodotti apparentemente di qualità. Nel contempo i produttori registrerebbero delle perdite a causa della diminuzione delle vendite e della maggiore concorrenza sui prezzi. Per impedire questa situazione, lo Stato è chiamato a intervenire con misure di regolamentazione appropriate. La protezione dagli opportunisti è auspicabile dal punto di vista sociale ed è quindi necessario che lo Stato intervenga.

L’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera costituiscono un valore supplementare importante. Alla designazione «Svizzera» vengono associati valori quali precisione, diligenza, affidabilità e, riportando tutto a un denominatore comune, prodotti e servizi di alta qualità. Tali prodotti usufruiscono di un vantaggio competitivo sul mercato internazionale: si possono vendere meglio e a un prezzo più alto rispetto ai prodotti di minore qualità. Come espressione dell’identità nazionale essi rafforzano nel contempo l’immagine nazionale positiva della Svizzera. Il fatto che vi siano ripetutamente degli abusi della designazione «Svizzera» e della croce svizzera e che si approfitti delle zone d’ombra legali, è insoddisfacente e diminuisce nel contempo il valore di tali contrassegni. Anche da questo punto di vista occorre una regolamentazione che porti maggiore chiarezza, trasparenza e certezza giuridica e che sia applicata in modo coerente.

I provvedimenti proposti non costituiscono un’ingerenza nella competitività. Gli altri produttori possono vendere lo stesso prodotto usando un’altra indicazione. La protezione prevista non impedisce ai produttori di altra origine di fabbricare prodotti simili; vieta loro soltanto di venderli con la stessa indicazione di provenienza. Di conseguenza i mercati rimangono aperti alla concorrenza dei prodotti.

3.3.2 Per singoli gruppi sociali

Le misure di regolamentazione proposte garantiscono ai produttori svizzeri di prodotti naturali di poter usare la designazione «Svizzera» e la croce svizzera141, a condizione che i loro prodotti siano cresciuti o stati estratti integralmente in Svizzera. Per i prodotti naturali trasformati il 60 per cento dei costi di produzione dev’essere stato realizzato in Svizzera; inoltre il processo di trasformazione essenziale dev’essersi svolto in Svizzera. I prodotti naturali e i prodotti naturali trasforma-

141 Il criterio del 60 % dei costi è pure applicabile, ma avrà un influsso molto limitato per i prodotti naturali (cfr. il commento all’art. 48 P-LPM, punto 2.1.2).