Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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re). L’applicazione dei criteri cumulativi dell’articolo 48 P-LPM può comportare che un prodotto contenente parti importanti di materia prima provenienti da diversi Paesi non abbia una provenienza precisa, cosicché chi distribuisce derrate alimentari si trova nell’impossibilità d’indicare il Paese produttore. Di conseguenza è opportuno sopprimere il termine «Paese produttore» dell’articolo 20 capoverso 1 LDerr, affinché chi distribuisce le derrate alimentari non debba più indicare il Paese produttore, ma unicamente la provenienza delle derrate alimentari. Per farlo, l’articolo 48 P-LPM gli permette d’indicare la provenienza delle diverse tappe della produzione (cfr. l’esempio del paté ai tartufi polacchi nel commento all’art. 48 P-LPM; punto 2.1.2). Inoltre, il Consiglio federale ha sfruttato la possibilità dell’articolo 21 secondo cui egli può determinare di rendere obbligatorie indicazioni supplementari, ad esempio sulla provenienza delle derrate alimentari. Sarà quindi necessaria la revisione degli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005133 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) che stabilisce quando le derrate alimentari e le materie prime possono essere considerate come prodotte in Svizzera. A titolo d’esempio, l’articolo 15 capoverso 2 OCDerr prevede che i prodotti vegetali raccolti in Svizzera sono considerati interamente ottenuti in Svizzera. Ora, l’articolo 48 capoverso 1terlettera a P-LPM indica che la provenienza di un prodotto naturale corrisponde al luogo d’estrazione o al luogo in cui il prodotto è cresciuto integralmente. Di conseguenza una pianta raccolta in Svizzera ma cresciuta in parte in Olanda può essere considerata svizzera secondo l’OCDerr, ma non secondo la LPM, poiché la pianta non è cresciuta integralmente in Svizzera. I produttori di derrate alimentari che hanno l’obbligo di indicare la provenienza dei loro prodotti non devono essere costretti ad applicare dei criteri differenti per determinare tale provenienza, bensì devono poter applicare dei criteri precisi e inequivocabili.

A titolo di confronto si può rinviare al diritto europeo che non prevede attualmente un obbligo di indicare la provenienza delle derrate alimentari. Secondo la regolamentazione europea il luogo d’origine o di provenienza deve essere indicato soltanto se senza tale indicazione i consumatori potrebbero essere tratti in inganno circa la vera origine o provenienza delle derrate alimentari.

2.4.8 Legge sugli agenti terapeutici

La revisione della LPM non rende necessaria alcuna modifica della legge federale del 15 dicembre 2000134 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer). La protezione efficace delle indicazioni di provenienza in generale, e della designazione «Svizzera» in particolare, potrebbe trarre vantaggio dalla revisione delle disposizioni di diverse ordinanze, quali l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001135 sui medicamenti (OMed) e l’articolo 16 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001136 sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM). Il Consiglio federale esaminerà in particolare l’effetto che potrebbe avere l’introduzione di una disposizione volta a vietare l’uso ingannevole o non pertinente

133 RS 817.022.21.

134RS 812.21.

135 RS 812.212.21 136 RS 812.212.5