Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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(ASAS, ACSOEB, D.L., H.S) e due associazioni del mondo agricolo (Prométerre e FUS) sono sostanzialmente favorevoli al registro dell’Istituto nella forma prevista dall’avamprogetto di revisione.
La maggioranza di coloro che si sono espressi sulla creazione del registro (SAB, AIPPI, AGRIDEA, FH, FER, fial, PSL, TVS, H.S., HaBa, Gallo Suisse, USC, D.B.) sono favorevoli a questa possibilità, mentre la CVAM non vede alcun motivo per opporsi.
economiesuisse approva il registro, ma auspica che la Confederazione utilizzi sistematicamente questo strumento durante i negoziati internazionali con lo scopo di far riconoscere all’estero le indicazioni geografiche registrate. Secondo la FER il registro consente di ottenere e salvaguardare la protezione delle indicazioni all’estero, soprattutto perché agevola il riconoscimento delle indicazioni geografiche registrate. Inoltre la sua creazione rafforzerebbe la posizione della Svizzera nel contesto dei negoziati avviati in seno all’OMC per istituire un registro internazionale delle indicazioni geografiche dei Paesi membri dell’organizzazione. PROMARCA non crede a un esito positivo dei negoziati e, senza opporsi al registro, deplora il fatto che non sia stata trovata una soluzione circoscritta alla legislazione sui marchi.
Il PLR approva la possibilità di registrare le indicazioni geografiche di tutti i prodotti, ma vorrebbe evitare l’istituzione di un nuovo registro. Chiede quindi di utilizzare i registri già esistenti, proponendo al Consiglio federale di verificare se è possibile e opportuno estendere il registro per i prodotti agricoli.
La CCIS è contraria alla creazione di un nuovo registro, mentre altri dieci partecipanti alla consultazione esprimono perplessità in merito alla sua utilità (VD, LES, INGRES, FSA, ASCPI, Centre patronal, FROMARTE, CVAM, I&P e B. AG). Qui di seguito sono elencati i motivi del rifiuto e delle perplessità.
- Il Cantone di Vaud giudica irrilevanti i vantaggi del nuovo registro.
- Il Cantone di Vaud, la CCIS e la CVAM affermano che il nuovo registro rischia di suscitare
l’impressione che la protezione sia suddivisa in due livelli, il primo per le indicazioni geografiche registrate e il secondo per quelle non registrate. Per evitare questo problema D.B. ritiene indispensabile precisare nel rapporto esplicativo che il registro non è obbligatorio e che le indicazioni geografiche non registrate continuano a beneficiare della cosiddetta protezione «ex post» garantita dalla legge e la cui portata è identica a quella garantita dal registro.
- La CCIS osserva che l’indicazione geografica iscritta nel registro non è un marchio e non permette
quindi di beneficiare dei vantaggi del Sistema di Madrid. A tale proposito HaBa osserva che registrando un’indicazione di provenienza nel nuovo registro è possibile far registrare un marchio conformemente all’articolo 22a AP-LPM, che dal canto suo si basa sul Sistema di Madrid.
Anche se non sono state indicate come giustificazioni per un rifiuto, la complessità della procedura e le spese di registrazione sono state a loro volta oggetto di critiche (VD, CCIS, AROPI, Centre patronal, HaBa, CVAM).
Infine, la FSA, FROMARTE, Switzerland Cheese, la KOS e S.J. affermano che i rimedi giuridici di cui agli articoli 52 e seguenti LPM possono essere utilizzati contro le indicazioni iscritte nel registro dei marchi e sostengono che, vista l’impossibilità sancita dalla legge di usarli contro le DOC e le IGP, ne potrebbero scaturire dei problemi in materia di certezza giuridica.
4.4.2 Considerazioni sui singoli articoli della LPM
Art. 50a
a) Campo d’applicazione del registro