Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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B. AG propone per il campo d’applicazione descritto nel capoverso 1 una definizione che menzioni gli elementi inclusi invece di quelli esclusi, ovvero i «prodotti industriali e artigianali».

Il Cantone Ticino osserva che il nuovo registro non comprende i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e aggiunge che, poiché nel registro delle DOC e delle IGP si possono registrare soltanto i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che soddisfano criteri severi, è necessario permettere anche in futuro la registrazione di marchi di garanzia conformemente all’articolo 21 LPM per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati.

Alcune organizzazioni (FSA, FROMARTE, H.S. e B. AG) chiedono di estendere il registro anche ai servizi e alcune di esse alle indicazioni geografiche semplici (FSA, FROMARTE e H.S.). L’AROPI e D.B. auspicano invece che la disposizione legale precisi che nel registro vi è spazio soltanto per i prodotti elencati nel rapporto esplicativo.

La FH propone di inserire direttamente nel registro tutte le indicazioni geografiche contenute nelle ordinanze del Consiglio federale.

Il Cantone di San Gallo e l’USC fanno notare che, dato il rifiuto del nuovo articolo 41a della legge federale sulle foreste espresso dalla competente commissione parlamentare, occorre stralciare i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati dall’elenco delle eccezioni di cui al capoverso 1. In alternativa il Cantone di San Gallo e l’USC propongono di inserire nella LPM il disegno di articolo 41a della legge forestale (D-LFO).

b) Rappresentatività del richiedente

L’AGRIDEA ritiene che per il nuovo registro debbano essere sancite disposizioni analoghe a quelle per la registrazione delle DOC e delle IGP, soprattutto per quanto riguarda la rappresentatività del gruppo richiedente, la procedura d’esame e d’opposizione e i controlli. D.B. aggiunge che in questo modo si potrebbe impedire a un’impresa particolarmente influente nel proprio settore, ma che non lo rappresenta interamente, di chiedere la registrazione di un’indicazione di provenienza, aggiungendovi un severo elenco degli obblighi per impedire ai concorrenti di utilizzare la designazione registrata e privarli così dei relativi vantaggi.

D.L. propone di permettere ai gruppi rappresentativi conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza sulle DOC e le IGP di depositare le indicazioni geografiche come marchi di garanzia ai sensi dell’articolo 21 LPM. Tale variante consentirebbe di garantire che tutti coloro che soddisfano l’elenco degli obblighi possano utilizzare i marchi. In tal caso, conclude D.L., le eccezioni previste dagli articoli 21 cpv. 2bis, 22a, 22b, 22c, 23 e 27 cpv. 2 AP-LPM non sarebbero più necessarie.

c) Unificazione dei registri

Diversi partecipanti alla consultazione (ZH, OW, economiesuisse, INGRES, ASAS, ASCPI, D.L e S.C.) si sono pronunciati a favore di un’unificazione o perlomeno di un collegamento fra i diversi registri delle indicazioni geografiche, soprattutto per evitare ridondanze nella gestione e per non complicare ulteriormente la ricerca di indicazioni geografiche registrate. Il Cantone di Zurigo, l’ASAS e D.L. propongono di incaricare l’IPI di gestire tutti i registri federali, poiché, aggiunge economiesuisse, l’Istituto è il centro di competenza della Confederazione per quanto concerne la legislazione sui segni distintivi. Se i registri non saranno unificati, l’ACSOEB e l’ASA propongono di registrare centralmente i dati che contengono per agevolare la ricerca di indicazioni geografiche registrate.

d) Altre considerazioni

HaBa osserva che in diversi punti del rapporto esplicativo si spiega che la gestione del nuovo registro sarà affidata all’Istituto e chiede di sancire chiaramente questo principio nel testo di legge.