Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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E.C. e HaBa chiedono di inserire nell’articolo 2 lettera a LPM una clausola a favore degli articoli 22b e 22c.
B. AG ritiene che le eccezioni sancite negli articoli 22b capoverso 3 e 22c capoverso 2 AP-LPM rendano queste disposizioni difficilmente comprensibili e propongono di modificarle oppure di creare un nuovo articolo.
4.5.2 Osservazioni sui singoli articoli della LPM
Art. 21, cpv. 2bis (nuovo)
L’ASAS approva la precisazione, poiché riduce ampiamente il rischio di creare barriere che impediscono di accedere al mercato. Infatti, l’ASAS sottolinea che benché soltanto il gruppo rappresentativo che ha ottenuto il permesso di registrare l’indicazione di provenienza sia autorizzato a depositare il marchio di garanzia o il marchio collettivo corrispondente, tutti coloro che rispettano l’elenco degli obblighi dell’indicazione di provenienza la possono utilizzare (art. 21 cpv. 2bis AP-LPM). Pertanto, con il deposito dei marchi non viene creato alcun monopolio, poiché l’indicazione di provenienza resta di proprietà di tutti i produttori della regione interessata.
La FH osserva che la possibilità concessa al titolare del marchio di utilizzarlo è una caratteristica svizzera che non deve necessariamente impedirne il deposito all’estero. La FER giudica senz’altro ammissibile l’uso del marchio da parte del suo titolare, ma raccomanda di prevedere controlli da parte di organi indipendenti.
Secondo B. AG il capoverso 2bis dovrebbe essere integrato nell’articolo 22a AP-LPM.
Art. 22a Marchio di garanzia e marchio collettivo per una denominazione d’origine controllata o un’indicazione geografica protetta (nuovo)
a) Considerazioni più importanti
La maggioranza di coloro che si sono espressi su questo articolo (SAB, economiesuisse, USC, AIPPI, FH, FER, fial, KOS, Switzerland Cheese, PROMARCA, PSL, UPSV, Emmi AG, Gallo Suisse, FSV, CVAM, VBF, AGRIDEA, AgorA, Uniterre, AOC-IGP e D.B.) approva la possibilità di registrare una denominazione d’origine controllata o un’indicazione geografica protetta come marchio di garanzia o marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a AP-LPM. Il Centre patronal, dal canto suo, non ha obiezioni in merito. La FER ritiene che si debbano poter registrare i marchi, sia come marchi di garanzia, sia come marchi collettivi, per ridurre le difficoltà dovute all’ottenimento della protezione all’estero. Visto che alcuni Paesi usano soltanto marchi collettivi o marchi di garanzia, la FER sostiene che sarebbe spiacevole non riuscire a ottenere la protezione soltanto perché in Svizzera un marchio non è registrato nello stesso modo.
Quattro partecipanti alla consultazione (GR, SAB, ASCPI e ACSOEB) sottolineano che sarebbe più prudente limitare la possibilità di convertire le registrazioni alle indicazioni geografiche già registrate. In tal modo le altre indicazioni geografiche resterebbero a disposizione sul mercato. Numerose organizzazioni (USC, kf, PSL, Gallo Suisse e AgorA) chiedono invece di registrare automaticamente come marchi di garanzia o marchi collettivi le DOC e le IGP per evitare che nei regolamenti siano aggiunti requisiti supplementari all’elenco degli obblighi.
Qui di seguito sono enumerati i vantaggi della registrazione di marchi di garanzia o marchi collettivi, rilevati dai partecipanti alla consultazione.
- La FSA, la FER, l’UPSV, Emmi AG e la CVAM sottolineano che è più facile ottenere la protezione
dei marchi all’estero.