Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati

Fra coloro che si sono espressi sulla variante:

- I&P e il VBF sono favorevoli;

- la CCIS è favorevole e accetta il rischio che la rappresentatività non sia garantita;

- M.D. è a sua volta favorevole alla variante, ma ne chiede la modifica per consentire alle collettività

pubbliche di depositare i loro nomi sotto forma di marchi e permettere agli abitanti del luogo di utilizzarli;

- anche la FSA e FROMARTE sono a favore della variante qualora la certezza giuridica fosse in

pericolo a causa della creazione di un nuovo tipo di marchio che protegge un ambito diverso dai marchi già esistenti;

- sei partecipanti alla consultazione (ACSOEB, FH, GR, economiesuisse, ASAS e AIPPI) appoggia-

no invece la soluzione proposta nell’avamprogetto e tre di essi (economiesuisse, ASAS e AIPPI) aggiungono che la prediligono soprattutto perché garantisce in modo più sicuro la rappresentatività dei depositari dei marchi;

- due partecipanti (AIPPI, fial) si dicono favorevoli alla soluzione proposta nell’avamprogetto e chie-

dono di fare in modo che, in caso di adozione della variante, soltanto il gruppo rappresentativo possa chiedere di depositare i marchi che corrispondono a una DOC o a una IGP e che il regolamento corrisponda all’elenco degli obblighi.

Art. 22b Marchio di garanzia o marchio collettivo per una denominazione vinicola (nuovo)

Tutti coloro che si sono espressi su questo articolo (VS, FSL, FSV, CVAM, AGRIDEA, D.B., FER e PROMARCA) approvano la possibilità di registrare una denominazione vinicola come marchio di garanzia o marchio collettivo sancita dall’articolo 22b AP-LPM. Il Cantone del Vallese individua il vantaggio più importante nella protezione delle denominazioni che al momento non sono tutelate da disposizioni federali, mentre la FSV e la CVAM ritengono che sarà più facile ottenere la protezione di un marchio all’estero.

L’AOC-IGP, Uniterre e l’AGRIDEA chiedono di non limitare la registrazione alle denominazioni vinicole, ma di estenderla anche a tutte le denominazioni contemplate dall’articolo 63 LAgr.

L’ACSOEB chiede come interpretare il termine «Cantone» quando si tratta di denominazioni vinicole straniere contemplate dall’articolo 63 LAgr.

Art. 22c Marchio di garanzia o marchio collettivo per un’indicazione di provenienza oggetto di un’ordinanza (nuovo)

Tutti gli organi che si sono espressi (D.B, FER, PROMARCA, FH ed economiesuisse) approvano la possibilità, sancita dall’articolo 22c AP-LPM, di registrare come marchi di garanzia o marchi collettivi le indicazioni di provenienza oggetto di un’ordinanza. La CVAM sottolinea che sarà più facile ottenere la protezione di un marchio all’estero.

IG Swiss Made sostiene che l’articolo 22c AP-LPM non consente di garantire la rappresentatività del gruppo che deposita un marchio, poiché rischia di essere ritenuto rappresentativo anche quando non agisce per tutto il settore, il che lo mette in condizione di definire un elenco degli obblighi che esclude di fatto i concorrenti. In ogni caso, aggiunge IG Swiss Made, l’elaborazione di un’ordinanza o di un elenco degli obblighi è un processo lungo e difficile ed è quindi meglio sancire le condizioni d’uso dell’indicazione di provenienza direttamente nella legge.

Art. 23, cpv. 3 e 3bis (nuovi)