Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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L'ACSOEB afferma che i capoversi dovrebbero rinviare anche agli articoli 22b e 22c e non soltanto all’articolo 22a AP-LPM.

La FH, l'ASAS e l'AIPPI giudicano coerente il capoverso 3, visto che il regolamento su un marchio non deve aggiungere condizioni supplementari all’elenco degli obblighi.

Il Cantone Ticino chiede di sancire che nei regolamenti sui marchi si possa rinviare direttamente all’elenco degli obblighi di una DOC o di un’IGP oppure alle norme cantonali sui vini, senza dover sottoporre l’intero regolamento all’IPI. Il Cantone ritiene che se per ogni modifica di un regolamento su un marchio dovuta a cambiamenti dell’elenco degli obblighi o della legislazione cantonale occorre versare tasse supplementari ai diversi Uffici federali, il costo della registrazione del marchio assume dimensioni proibitive, senza contare che c’è pericolo di creare discrepanze perlomeno temporanee fra il regolamento e l’elenco degli obblighi.

Il Cantone Ticino chiede di precisare che il divieto di un compenso sancito nel capoverso 3bis concerne soltanto i marchi, affinché l’organizzazione di categoria che gestisce una DOC o un’IGP possa continuare a riscuotere una tassa per la gestione della denominazione iscritta nel registro corrispondente.

Art. 27, cpv. 2 (nuovo)

L'ACSOEB ritiene sostanzialmente adeguate e condivisibili le restrizioni sancite nella legge, ma auspica una maggiore flessibilità per tenere conto dei trasferimenti necessari nella prassi, legati ad esempio alle fusioni.

Art. 31, cpv. 1bis e 1ter (nuovi)

D.J sottolinea che è disciplinato soltanto il diritto all’opposizione e aggiunge che se il legislatore vuole limitare allo stesso modo cause civili contro i marchi di cui agli articoli 22a e seguenti AP-LPM, lo deve sancire nella legge.

L'ASCPI, I&P e l'ASA giudicano troppo severo il capoverso 1bis. Ritengono che il titolare di un marchio anteriore ordinario debba potersi opporre alla registrazione di un marchio di cui all’articolo 22a se contiene un elemento simile a una delle caratteristiche del marchio anteriore.

L'ACSOEB approva l’introduzione del capoverso 1ter e ricorda che un produttore può comunque depositare un marchio che non contiene l’indicazione di provenienza e utilizzarlo in seguito in combinazione con quest’ultima. L’ACSOEB raccomanda tuttavia di precisare nella legge che il produttore è autorizzato a usare il marchio in questo modo (conformemente all’art. 11 AP-LPM).

Anche la FH approva questa disposizione, che consente al titolare di difendersi rapidamente e facilmente e propone come alternativa di sancire un rifiuto d’ufficio della registrazione di un nuovo marchio per i motivi di cui al capoverso 1ter.

D.J. s’interroga sulla legittimità e la coerenza di un diritto all’opposizione, visto che il marchio può essere utilizzato comunque da tutti coloro che rispettano l’elenco degli obblighi.

L'AROPI afferma che la disposizione genera un’ingiusta disparità di trattamento, poiché il titolare di un marchio anteriore a un marchio di cui all’articolo 22a AP-LPM può continuare a usare il proprio marchio e a concedere licenze, mentre chi deposita successivamente un marchio dello stesso tipo non beneficia delle stesse possibilità.

La fial giudica troppo severa la disposizione e aggiunge che i produttori dovrebbero poter continuare a depositare marchi che contengono DOC e IGP (limitando adeguatamente l’elenco dei prodotti), affinché siano in grado di difendere i loro marchi e prodotti all’estero.