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Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 7 pagine

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Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 916.441.22

dall’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19902 sui rifiuti, dall’ordinanza del 22 giugno 2005 sui rifiuti, dall’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 20015 sui concimi.

Art. 18 cpv. 1

1 A eccezione dei pesci, gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Il foraggiamento con prodotti del sangue, latte, prodotti a base di latte, colostro, gelatina, proteine idrolizzate, fosfato bi- e tricalcico, collagene, uova e loro sottoprodotti nonché resti di cucina e di ristorazione non rientra nel divieto summenzionato.

Art. 18c Resti di cucina e di ristorazione provenienti dalla Svizzera

I resti di cucina e di ristorazione provenienti dalla Svizzera possono essere utilizzati come componenti di alimenti per suini e pollame se:

a. sono raccolti e trasformati in impianti che soddisfano i requisiti degli allegati 2 e 3 oppure sono valorizzati nell’economia domestica privata in cui vengono prodotti, e

b. sono stati trasformati conformemente all’allegato 4 cifra 39a.

Art. 20 Alimentazione dei suini

Per alimentare i suini possono essere utilizzati:

a. alimenti liquidi ricavati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 4;

b. resti di cucina e di ristorazione provenienti dalla Svizzera che sono stati sottoposti al trattamento di cui all’allegato 4 cifra 39a.

Art. 22 cpv. 1

Abrogato

Art. 28 cpv. 1 e 1bis

1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione d’esercizio se l’impianto soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza e dal diritto federale, in particolare dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente.

1bis Essa definisce nell’autorizzazione d’esercizio:

a. lo scopo dell’impianto;

2 RS 814.600

3 RS 814.610

4 RS 814.81

5 RS 916.171