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Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 7 pagine

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916.441.22 Agricoltura

Ziff. 24

24 Requisiti degli impianti di trasformazione dei resti di cucina e di ristorazione

241 Se sulla stessa area di un impianto in cui si trasformano resti di cucina e di

ristorazione si trova anche un’azienda di allevamento di animali da reddito, nelle vie di accesso e di uscita dall’impianto occorre adottare provvedimenti edilizi e gestionali atti a evitare una contaminazione dell’area appartenente all’azienda stessa.

242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né

indirettamente con i veicoli e i contenitori usati per il trasporto dei resti di cucina e di ristorazione crudi.

243 È consentito il trasporto della merce igienizzata secondo l’allegato 4 cifre

12, 342 o 39a al settore della produzione di energia o di alimenti per animali tramite un sistema chiuso di condotte o tubi.

Allegato 3 (Art. 24)

Ziff. 33

33 I requisiti di cui alla cifra 13 non si applicano agli impianti di produzione di

biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 o prodotti del metabolismo. Una contaminazione del prodotto finito va evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestionale.

Allegato 4 (art. 12–15, 18a, 20 e 21 cpv. 1 e 1bis)

Ziff. 34

341 Prima o durante la valorizzazione in un impianto di produzione di biogas o

di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente alla cifra 12.

342 Pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, i resti di cucina e

di ristorazione provenienti dalla Svizzera e le derrate alimentari di cui all’articolo 6 lettera a sono esclusi dall’obbligo di sterilizzazione a freddo se prima o durante la fermentazione o il compostaggio, sotto forma di particelle di 12 mm al massimo, sono stati sottoposti per almeno un’ora a trattamento termico con una temperatura interna di 70°C.

343 Per i resti di cucina e di ristorazione è ammesso, al posto del trattamento

termico di cui alla cifra 342, un processo di fermentazione termofilo o il compostaggio (minimo 53° C) per una durata di almeno 20 giorni.