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Consultazione 2007/29: Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai rifiuti di cucina e dei pasti · 7 pagine

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916.441.22 Agricoltura

Art. 4 lett. g

I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:

g. resti di cucina e di ristorazione provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero (resti di cucina e di ristorazione provenienti dall’estero).

Art. 6 lett. e e f

I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

e. derrate alimentari di origine animale e derrate alimentari contenenti prodotti di origine animale che non rappresentano un rischio per la salute né umana né animale, ma non sono più destinate al consumo, tranne i resti di cucina e di ristorazione.

f. resti di cucina e di ristorazione diversi da quelli menzionati all’articolo 4 lettera g (resti di cucina e di ristorazione provenienti dalla Svizzera).

Art. 9 cpv. 2 lett. f e g

2 Non è necessaria un’autorizzazione per:

f. la raccolta e la valorizzazione di resti di cucina e di ristorazione nel luogo in cui sono prodotti;

g. l’incenerimento di resti di cucina e di ristorazione in impianti di incenerimento dei rifiuti.

Art. 11a Raccolta, immagazzinamento intermedio, trasporto e identificazione

dei resti di cucina e di ristorazione

1 Per il trasporto dei resti di cucina e di ristorazione è richiesto l’utilizzo di veicoli o di contenitori ermetici, a tenuta stagna e resistenti alla corrosione.

2 Gli articoli 10 e 11 non si applicano a:

a. resti di cucina e di ristorazione provenienti dalla Svizzera,

b. resti di cucina e di ristorazione provenienti dall’estero che vengono inceneriti come spazzatura.

Art. 13 cpv. 3

3 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 possono essere utilizzati a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici e per la produzione di trofei.

Art. 17 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione

L’eliminazione dei residui di incenerimento provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente e in materia di agricoltura, in particolare