Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 12 pagine
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Riferimento/Numero di registrazione: 2008-06-25/9
1 Situazione iniziale
L’allestimento del sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico e la fase pilota sono disciplinati nell’articolo 65b dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Detto articolo sarà abrogato con l’entrata in vigore della presente ordinanza.
La base legale del sistema informatico centrale è racchiusa nel nuovo articolo 54a della legge sulle epizoozie (RS 916.40). Il Parlamento ha deciso, tra l’altro, di sostituire il nome CODAVET con la denominazione di “sistema informatico centrale” nell’intento di accelerare l’ulteriore sviluppo di un sistema comune per l’esecuzione lungo l’intera filiera alimentare. L’ articolo 54a LFE è entrato in vigore il 1°giugno 2008.
L’OSISVet, che si basa sull’art. 54a della legge sulle epizoozie, regola in primo luogo la gestione del sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico, il finanziamento, la protezione dei dati e i diritti d’accesso.
Dal 15.11.2007 al 31.01.2008 il DFE ha realizzato un’indagine conoscitiva relativa al disegno dell’ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico.
2 Sintesi dei risultati
Tutti i Cantoni (i Governi o il dipartimento responsabile dell’ufficio del veterinario cantonale) e un totale di sette associazioni o organizzazioni hanno fornito il proprio parere in merito al presente disegno di ordinanza.
La maggioranza dei Cantoni riconosce la necessità che il Servizio veterinario pubblico disponga di un sistema di amministrazione dei dati e delle informazioni e, in linea di massima, accoglie favorevolmente il disegno di ordinanza presentato; in alcuni casi tuttavia con riserva. Cinque Cantoni (BE, OW, TG, VD, GE) e un ufficio cantonale (TI, Sezione dell’Agricoltura) lo hanno respinto. Va notato, che le motivazioni dei cinque Cantoni che si sono pronunciati in modo negativo non differiscono in termini sostanziali dalle osservazioni dei Cantoni che hanno accettato il disegno con riserva.
Un ufficio veterinario si è pronunciato in modo positivo (come il Governo). Un ufficio dell’agricoltura (TI, Sezione dell’Agricoltura), a differenza del proprio Governo, ha respinto il disegno di ordinanza.
I Cantoni che utilizzano il sistema con maggiore frequenza (LU, UR, SZ, NW, AR, AI, FR, GR) sottolineano l’adeguatezza ed efficacia dello stesso e accolgono favorevolmente la sua ampliabilità. Due Cantoni (BL, SG) si dichiarano espressamente favorevoli all’ampia regolamentazione prevista nell’ambito della protezione dei dati.
Le riserve espresse da chi ha comunque fornito un parere favorevole riguardano i seguenti punti:
- È stato notato che il SISVet rappresenta un sistema isolato, destinato unicamente al Servizio
veterinario pubblico; si richiede un coordinamento con il programma ASA 2011 e il piano di controllo nazionale. Il coordinamento con l’impegno profuso da UFAG e UFSP per quanto concerne il sistema centralizzato di amministrazione dei dati è considerato insufficiente, in futuro è quindi indispensabile garantire un servizio migliore in questo senso (UR, BL, SH, AG, BS, BL, TG, VS, JU, KOLAS, ACCS, SBV).
- I Cantoni che sino ad ora si sono avvalsi solo parzialmente del sistema ne lamentano la scarsa
semplicità di utilizzo (GL, ZG, AG, NE, JU, BE, VD, GE).
- I chimici cantonali e alcuni Cantoni esternano dubbi circa un eventuale ampliamento del sistema
nell’ambito delle derrate alimentari. Temono un’ulteriore compromissione della semplicità di utilizzo (SO, SH, AG, Consiglio di Stato TI, ACCS) e lamentano l’assenza di un progetto complessivo da parte della Confederazione per quanto concerne l’amministrazione dei dati lungo l’intera filiera alimentare (BE, BL, AG, GE).
- Viene richiesta una maggiore possibilità di azione/libertà di mercato nella scelta del fornitore di
prestazioni per la gestione del sistema (si vedano le prese di posizione relative all’art. 4).