Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 12 pagine
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Riferimento/Numero di registrazione: 2008-06-25/9
- L’influenza dei Cantoni e le competenze del comitato misto nelle decisioni importanti per la ge-
stione del SISVet sono considerate insufficienti, soprattutto perché i Cantoni sono tenuti a finanziare 2/3 della gestione del sistema (si vedano le prese di posizione relative all’art. 6).
- Per evitare la presenza di ridondanze, le autorità federali hanno richiesto un miglior coordina-
mento delle notifiche a loro indirizzate. Le notifiche inoltrate all’UFV devono inoltre limitarsi al minimo previsto dalla legge o all’indispensabile richiesto per la stesura della lista UE (si vedano le prese di posizione relative all’art. 10).
- È richiesta una verifica della definizione di gestione nel contesto del finanziamento del sistema. Il
finanziamento dell’ulteriore sviluppo deve essere anch’esso ancorato in modo esplicito all’interno dell’ordinanza. La ripartizione dei costi di gestione e di ulteriore sviluppo tra Confederazione e Cantoni richiede una formulazione più precisa all’interno dell’ordinanza. Alcuni Cantoni richiedono inoltre una verifica della chiave di ripartizione, proponendo ad es. una verifica nel contesto della nuova perequazione finanziaria (si vedano le prese di posizione relative all’art. 24).
Tra le associazioni e organizzazioni che hanno espresso il proprio parere, Migros, SFF e TVL si sono pronunciate in senso positivo. IDENTITAS ha assunto una posizione neutrale con input prevalentemente tecnici.
KOLAS, ACCS e SBV hanno respinto il disegno con la motivazione secondo cui è indispensabile attendere in primo luogo i risultati del programma ASA 2001. Una soluzione anticipata della questione relativa all’amministrazione dei dati del Servizio veterinario pubblico ostacolerebbe un programma equivalente di portata nazionale lungo la filiera alimentare, dalla stalla alla tavola.
3 Pareri in merito ai singoli articoli
3.1 Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
Nessuna presa di posizione
Art. 2 Scopo del SISVet
Dieci Cantoni (ZH, LU, UR, SZ, NW, AR, AI, GR, OW, TG) auspicano un’integrazione dei vari settori nei quali il Servizio veterinario pubblico svolge compiti d’esecuzione. Si chiede in modo particolare il coinvolgimento anche del settore della sorveglianza dei medicamenti per uso veterinario.
Art. 3 Definizioni
Lett. a: ZH fa notare che tutti i compiti d’esecuzione sono di natura legale e chiede che venga eliminato il termine “prescritti per legge”.
Lett. b: Nove Cantoni (1) sono favorevoli a una definizione più precisa del termine gestione.
ZH, AR, AI, GR, OW, TG vogliono eliminare l’espressione “adeguamenti in base alle esigenze esecutive” dalla definizione del termine, poiché potrebbe comportare costi ingenti. Viene fatto inoltre notare che le esigenze dei Cantoni possono variare notevolmente.
LU, UR, SZ, NW, OW richiedono che si definisca cosa s’intende esattamente con gestione e cosa con “migliorie tecniche e specialistiche” e “adeguamenti in base alle esigenze esecutive”. Pongono l’accento sulla necessità di disciplinare in modo inequivocabile l’iter decisionale e il finanziamento di simili adeguamenti.
LU, UR, SZ, NW, GR, AG ritengono che gli adeguamenti riconducibili a modifiche del diritto federale debbano essere a carico della Confederazione.
FR e il relativo ufficio veterinario propongono di integrare l’articolo in esame con una definizione del Servizio veterinario pubblico (composizione, ruolo e posizione dei Servizi veterinari cantonali).
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