Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 12 pagine
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Riferimento/Numero di registrazione: 2008-06-25/9
Art. 9 Contenuto del SISVet
Sei Cantoni (9) sono favorevoli a un’integrazione del cpv. 1 lett. b con l’ambito dei medicamenti per uso veterinario.
Ai fini della completezza dei dati e di uniformità con il settore agricolo, il Cantone AG vuole che l’ubicazione dell’azienda sia citata in modo esplicito tra i dati di base, e inserita come nuova lett. e del cpv. 2.
Il Cantone JU chiede che il numero assegnato automaticamente dal sistema, citato nel cpv. 2 lett. b, valga come unico numero di identificazione.
IDENTITAS e SBV richiedono una riformulazione del cpv. 1 lett. a, dal momento che tutti i dati relativi alle aziende vengono ora importati dall’AGIS/SIPA, in seguito al progetto di rilevamento BDTA /AGIS/SIPA.
3.4 Sezione 4: Notifiche Art. 10
Tre Cantoni (ZH, SO, BS) si dichiarano favorevoli a una limitazione delle notifiche, per evitare che l’utilizzo del SISVet divenga oltremodo complesso. Cinque Cantoni (GL, SH, SO, BS, SG) sottolineano la necessità di un coordinamento del sistema di notifica tra gli uffici federali, per evitare ridondanze, risparmiando così ai Cantoni un netto onere supplementare.
Notifiche relative all’ambito delle derrate alimentari: questo punto (cpv. 1 lett. g) è stato oggetto delle maggiori obiezioni, per i motivi citati di seguito:
- Ridondanze, poiché esiste un obbligo di notifica anche nei confronti dell’UFSP
- L’ambito è di competenza dell’UFSP e non dell’UFV
- Limitazione delle notifiche all’UFV ai dati rilevanti in materia di epizoozie
- Limitazione delle notifiche ai dati rilevanti ai fini della pubblicazione delle liste UE.
Otto Cantoni (10), l’ACCS e l’SFF hanno espresso parere favorevole allo stralcio del cpv. 1 lett. g (dati delle aziende alimentari giusta l’art. 78 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; RS 817.02).
Cinque Cantoni (LU, UR, SZ, NW, OW) richiedono una limitazione delle notifiche sulle aziende alimentari ai dati da pubblicare tassativamente nelle liste UE.
Notifiche relative ai controlli ufficiali in materia di protezione degli animali: un Cantone (SO) vuole stralciare la lett. c, e si oppone di fatto alla registrazione all’interno del SISVet dei risultati ottenuti nel corso di tali controlli. I dati devono essere forniti all’UFV unicamente in caso di bisogno.
Macellazione e controllo delle carni: sei Cantoni (11) sottolineano il fatto che l’obbligo di notifica giusta l’OMCC (RS 817.190) è previsto solo “su richiesta”. Tali dati non devono quindi essere forniti sistematicamente all’UFV tramite il SISVet. L’SFF, al contrario, è favorevole a una registrazione centralizzata del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio da parte dei Cantoni. L’SFF ritiene che le disposizioni contenute nell’OMCC non riguardino l’attività di controllo, bensì i risultati delle dichiarazioni sanitarie e le autorizzazioni delle aziende di macellazione. Per questo motivo è indispensabile una riformulazione della lett. d, sostituendo il termine “risultati dei controlli...” con il termine “dati”.
Notifiche relative all’ambito dei medicamenti per uso veterinario: SO vuole stralciare la lett. e, con la giustificazione secondo cui gli organi di controllo di Swissmedic sono soggetti all’obbligo di notifica. GE ritiene che la proposta fatta in quest’ambito esuli dal quadro legislativo.
Notifiche relative all’ambito qualità del latte: GE esclude un inserimento sistematico nel SISVet dei dati provenienti dai controlli circa l’igiene del latte, se non in caso di epizoozia o di violazione della OMVet.
9
ZH, LU, UR, SZ, NW, OW
10
ZH, BE, SO, BS, SH, AG, TG, GE
11