Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 12 pagine
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Riferimento/Numero di registrazione: 2008-06-25/9
Ulteriori notifiche: è necessario ridurre la possibilità da parte dell’UFV di statuire ulteriori obblighi di notifica all’interno dell’OSISVet. Sei Cantoni (12) e l’ACCS si sono dichiarati favorevoli allo stralcio del cpv. 2 e vogliono citare espressamente nel cpv. 1 gli ulteriori obblighi di notifica. Due Cantoni (ZG, TG) auspicano l’inserimento di un meccanismo di controllo (decisione da parte del comitato misto oppure elaborazione di specifiche disposizioni di legge, qualora vengano richieste ulteriori notifiche).
Osservazioni generali: il Cantone SH chiede di ancorare nell’articolo in esame una riduzione dell’obbligo di notifica, nel caso in cui determinate notifiche non avessero più senso. FR (Governo e relativo ufficio veterinario) chiede che i dati da trasmettere all’UFV siano definiti con maggior precisione. NE chiede un capoverso aggiuntivo relativo alla pubblicazione delle liste per il coordinamento dei controlli nelle aziende agricole.
3.5 Sezione 5: Accesso al SISVet Osservazioni generali
Il Cantone ZH sottolinea che le disposizioni circa l’accesso ai dati devono essere redatte in modo tale da consentire ai Cantoni di visualizzare esclusivamente i propri dati. ZH avanza proposte per una riformulazione degli articoli 13 lett. a e 14 cpv. 1.
Il Cantone GE respinge la possibilità per i terzi incaricati di accedere ai dati cantonali senza la preventiva approvazione dell’autorità cantonale. IDENTITAS fa notare che, al fine di evitare incongruenze, nel caso degli articoli da 11 a 15 è necessario un coordinamento dell’accesso ai dati del SISVet con le disposizioni previste per l’accesso ai sistemi fonte.
3.6 Sezione 6: Comunicazione di dati
Per quanto riguarda questa sezione non sono pervenute osservazioni.
3.7 Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione Osservazioni generali:
Un Cantone (GE) chiede all’UFV chiarimenti per quanto riguarda l’utilizzo dei dati ed auspica che i Cantoni possano disporre di un rapporto annuale circa l’utilizzo dei dati e altri aspetti salienti dal punto di vista della protezione dei dati.
Art. 21 Diritti delle persone interessate
Il Cantone SH e l’ACCS sono favorevoli a un’integrazione dell’articolo, affinché il chimico cantonale divenga figura di riferimento responsabile anche delle istanze presentate da persone che intendono far valere i propri diritti.
Nove Cantoni (13) hanno notato che non sempre viene utilizzato il termine “ufficio del veterinario cantonale”. Per questo motivo esso deve essere sostituito nel presente articolo con l’espressione “veterinario cantonale” o “autorità d’esecuzione cantonale”.
Art. 22 Sicurezza informatica
Il Cantone ZH chiede una riformulazione del cpv. 2 e la sostituzione del termine “accordi operativi e di licenza” con “accordi di utilizzazione”, espressione già presente nell’art. 4 cpv. 2 lett. a.
Art. 23 Archiviazione e cancellazione dei dati
FR (Governo e rispettivo ufficio veterinario) chiedono una definizione più precisa delle disposizioni concernenti la cancellazione dei dati cantonali.
IDENTITAS sottolinea la necessità di coordinare l’archiviazione e la cancellazione dei dati a livello del SISVet e dei sistemi fonte, per evitare ridondanze nell’archiviazione o la perdita di dati.
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ZH, BE, SO, SH, AG, BS
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