Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 12 pagine
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Riferimento/Numero di registrazione: 2008-06-25/9
3.8 Sezione 8: Finanziamento del SISVet Art. 24 Finanziamento
Sistema delle riduzioni:
Otto cantoni (14) approvano il fatto che il sistema delle riduzioni e la ripartizione dei costi vengano ancorati in modo vincolante nell’articolo in esame.
Finanziamento dell’ulteriore sviluppo:
Molti Cantoni auspicano che nell’ordinanza venga ancorata una regolamentazione chiara per quanto concerne il finanziamento dell’ulteriore sviluppo del sistema, e formulano al riguardo proposte concrete a seconda della tipologia di sviluppo.
Undici Cantoni (15) ritengono che la Confederazione debba farsi carico dei costi legati all’ulteriore sviluppo conseguente a modifiche del diritto federale.
Otto Cantoni (16) sostengono che eventuali altri costi legati all’ulteriore sviluppo sostenuti dietro istanza di singoli Cantoni o gruppi debbano essere finanziati da chi li ha effettivamente cagionati. Viene anche richiesta una partecipazione, a livello finanziario, degli altri Cantoni che in un momento successivo dovessero beneficiare degli ulteriori sviluppi introdotti.
Cinque Cantoni (LU, UR, SZ, OW, NW) chiedono che venga operata una differenziazione supplementare nelle tipologie di ulteriore sviluppo: gli sviluppi che si rendono necessari in seguito a modifiche dei fondamenti legali dovrebbero essere finanziati interamente dalla Confederazione; i costi relativi allo sviluppo di applicazioni specifiche richieste da singoli Cantoni o gruppi dovrebbero essere a carico di chi li ha effettivamente cagionati; infine, i costi relativi ad applicazioni richieste congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni e approvate dal comitato misto dovrebbero essere imputati in base alla chiave di ripartizione per cui ¾ competono alla Confederazione e ¼ ai Cantoni interessati.
Per la ripartizione della restante quota dei costi di gestione, i Cantoni propongono alcune varianti rispetto all’attuale disegno di ordinanza. Sette Cantoni (17) si dichiarano favorevoli a una ripartizione in ragione della percentuale corrispondente all’importo pagato per le postazioni d’accesso.
FR e il relativo ufficio veterinario vedrebbero favorevolmente la possibilità di una ripartizione dei restanti costi di gestione in base al numero dei Cantoni e non in base al numero delle licenze, in modo che i Cantoni che hanno acquistato un numero cospicuo di licenze non risultino svantaggiati.
Ulteriori osservazioni:
Il Cantone GL si dichiara contrario alla chiave di ripartizione menzionata, sostenendo che essa viola il principio dell’equivalenza fiscale, e ritiene che la chiave di ripartizione debba essere adeguata in modo tale che la base di calcolo sia rappresentata dai Cantoni, e non dagli uffici veterinari.
Tre Cantoni (GE, JU, TI) ritengono che tutti i costi relativi al sistema dovrebbero essere a carico della Confederazione.
Il Cantone GE chiede che al cpv. 4 venga dichiarato esplicitamente l’obbligo di redigere un rapporto sui costi sostenuti ogni anno.
3.9 Sezione 9: Disposizioni finali Art. 27 Entrata in vigore
Sette Cantoni (18) propongono che l’entrata in vigore dell’articolo 10 sia rinviata di due anni.
3.10 Allegato
ZH si dichiara favorevole a sostituire il termine “ufficio del veterinario cantonale” con “veterinario cantonale” oppure “autorità d’esecuzione cantonale”.
14
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, TG, NE
15
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, AR, AI, GR, AG, TG
16
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GR, TG
17
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, TG
18