Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 12 pagine
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Riferimento/Numero di registrazione: 2008-06-25/9
3.2 Sezione 2: Competenze Osservazioni generali sulla sezione 2
Un Cantone (TI; Consiglio di Stato) propone una rielaborazione completa della sezione. Lo stesso ha formulato un nuovo art. 4, che definisce gli organi competenti a livello di Confederazione e Cantoni e designa esplicitamente la Conferenza dei veterinari cantonali quale organo decisionale. Suggerisce inoltre un ulteriore articolo (nuovo art. 5), in cui viene illustrata in dettaglio la responsabilità dell’UFV. All’articolo sul servizio specializzato non è apportata alcuna modifica. L’articolo relativo al comitato misto (nuovo art. 7) viene riformulato in direzione di un potenziamento della competenza decisionale del comitato. In un articolo aggiuntivo, il numero 8, vengono ancorate le responsabilità della Conferenza dei veterinari cantonali per quanto concerne la gestione del SISVet.
Altri quattro Cantoni (LU, UR, OW, NW) sono parimenti favorevoli alla Conferenza dei veterinari cantonali come organo decisionale, nella fattispecie in materia di redazione del budget annuo e controllo dei costi (gestione e ulteriore sviluppo) che esulano dal budget approvato. Questi stessi Cantoni hanno redatto a propria volta un nuovo articolo per la definizione delle competenze della Conferenza. Per l’approvazione del budget sono state proposte ulteriori varianti: AR e AI chiedono che venga affidata ai veterinari cantonali; SG, TG e GR propongono che siano i Cantoni ad approvare il budget.
Otto Cantoni (LU, UR, OW, NW, AR, AI, GR, TG) lamentano una mancanza di regolamentazione a livello del processo decisionale in materia di adeguamenti e migliorie.
Art. 4 Responsabilità del sistema
15 Cantoni (2) sottolineano come, per una gestione del sistema vantaggiosa dal punto di vista economico, sarebbe necessario garantire più concorrenza a livello di mercato, ovvero una maggiore libertà nella scelta del fornitore di prestazioni. Questi stessi Cantoni propongono inoltre che l’ISCeco non venga più citato all’interno dell’articolo. Due Cantoni sottolineano la necessità di concedere ai Cantoni la possibilità di avere voce in capitolo riguardo alla scelta del fornitore di prestazioni. Dieci Cantoni (3) chiedono di ancorare nell’articolo in esame la garanzia dell’accessibilità al sistema. Un Cantone (GE) richiede la redazione di un rapporto annuale sul budget e sulla funzionalità del sistema. Il Cantone OW e KOLAS sono favorevoli ad ancorare all’interno dell’articolo la collaborazione tra UFV, UFSP e UFAG (formulando un capoverso 4 aggiuntivo).
Art. 5 Servizio specializzato
I compiti del servizio specializzato sono indiscussi. Sei Cantoni (4) sottolineano la necessità di una formulazione maggiormente comprensibile della lettera b dell’articolo 5. Qualora nelle competenze del servizio specializzato rientrino esclusivamente interventi di adeguamento, è indispensabile elaborare il concetto con maggior chiarezza (ZH).
Nell’espressione “adeguamento alle esigenze esecutive” è indispensabile eseguire una distinzione tra i costi per gli adeguamenti affidati ad esterni o al servizio specializzato, riservando un’attenzione particolare agli adeguamenti della configurazione alle esigenze esecutive (LU, UR, SZ, NW, OW).
2 ZH, LU, UR, SZ, NW, AR, AI, AG, GL, SH, SG, GR, OW, TG, TI
3 ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, AR, AI, AG, TG
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