Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Il mandato costituzionale della Confederazione
Secondo l’articolo 92 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Per servizi postali ai sensi della Costituzione s’intendono l’invio di lettere e pacchi postali, prestazioni del traffico dei pagamenti nonché il trasporto di viaggiatori.
1.2 La legge sulle poste in vigore
Con la legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO; RS 783.0), la Confederazione ha creato le basi giuridiche per l’adempimento di questo mandato di servizio universale1. In essa, la Posta Svizzera è obbligata a offrire sufficienti servizi di base − comprendenti prestazioni del traffico postale e del traffico dei pagamenti − in tutte le regioni del Paese secondo gli stessi principi e a prezzi equi. Essa fornisce inoltre altre prestazioni (servizi liberi). Anche i fornitori privati di servizi postali sono autorizzati a offrire prestazioni postali nell’ambito del servizio universale e dei servizi liberi. È eccettuato il cosiddetto servizio postale riservato (monopolio della Posta), e cioè le lettere fino a un peso di 100 g ad eccezione degli invii della posta rapida (invii espresso e servizi di corriere).
2 La politica postale attuata finora dalla Confederazione
2.1 Panoramica del Consiglio federale sull’evoluzione del settore postale in Svizzera (2002)
Il primo bilancio intermedio della riforma delle PTT del 1998, contenuto nel rapporto del Consiglio federale del 22 maggio 2002 concernente una panoramica sull’evoluzione del settore postale in Svizzera2, giungeva alla conclusione che la riforma era sostanzialmente riuscita. La fornitura in tutto il Paese dei servizi previsti nella legge era assicurata, le condizioni concernenti la qualità e i prezzi erano rispettate e i meccanismi di finanziamento previsti dalla legge sulle poste funzionavano o non erano ancora scattati: fino a quel momento, la Posta era riuscita a finanziare autonomamente il servizio universale e non era stato necessario introdurre la tassa di concessione per i fornitori privati.
Sulla scorta di questo bilancio, il Consiglio federale ha formulato le seguenti linee direttrici:
− Contenuto ed estensione del servizio universale: in merito alla fornitura del servizio universale, doveva continuare a essere garantito in tutto il Paese un servizio di buona qualità, accessibile a tutti a prezzi equi. I servizi andavano adeguati costantemente alle esigenze della clientela e al progresso tecnologico.
1 I servizi di trasporto di viaggiatori sono disciplinati nella legge sul trasporto viaggiatori (RS 744.10).
2 FF 2002, p. 4497 segg.