Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/33: Attuazione della legge sui revisori (LSR) · 10 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'attuazione della LSR3
Le persone fisiche che forniscono servizi di revisione a titolo indipendente ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR devono essere iscritte nel registro di commercio come ditte individuali (art. 7 cpv. 1 AP-OSR). Le imprese di revisione con sede all’estero possono fornire servizi di revisione in Svizzera secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale registrata in Svizzera (art. 7 cpv. 2 AP-OSR). Questa condizione per l’abilitazione a fornire servizi di revisione nel mercato svizzero non va confusa con il riconoscimento di imprese di revisione estere, che sono sì considerate imprese di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi dell’articolo 8 LSR, ma forniscono servizi di revisione secondo il diritto estero e sottostanno in linea di principio all’autorità di sorveglianza del loro Paese.
In base alla LSR, un’impresa di revisione è abilitata soltanto se dispone di una struttura dirigenziale che garantisca che i singoli mandati siano sufficientemente sorvegliati (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR). L’articolo 8 AP-OSR concretizza questa condizione, esigendo un sistema interno di garanzia della qualità e il controllo della costante adeguatezza ed efficacia dei principi e delle misure di garanzia della qualità.
Anche le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa necessitano di un’abilitazione e sono in linea di principio sorvegliate dall’ASR. La sorveglianza viene tuttavia a cadere se l’impresa di revisione sottostà a un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale (cfr. art. 8 LSR). In questo caso per concedere l’abilitazione occorre unicamente esaminare se l’impresa di revisione estera sottostà a un sistema di sorveglianza estero equivalente. Nel valutare l’equivalenza di sistemi di sorveglianza esteri, il Consiglio federale può basarsi sul riconoscimento concesso da altri Stati od organi internazionali (si pensi ad esempio ai lavori attualmente in corso negli Stati Uniti e nell’UE) e sulla garanzia di reciprocità (art. 9 AP-OSR).
Finché l’autorità di sorveglianza non ha deciso a titolo definitivo in merito all’abilitazione, il richiedente non può fornire alcun servizio di revisione previsto dalla legge (art. 10 cpv. 1 AP-OSR). È fatta salva la procedura di abilitazione provvisoria per il periodo transitorio di quattro mesi (art. 49 segg. AP-OSR, cfr. n. 3.2).
Dal momento della presentazione della domanda, le persone e le imprese che vengono a conoscenza di un fatto rilevante ai fini dell’esame delle condizioni di abilitazione sono tenute a comunicarlo all’autorità di sorveglianza (art. 11 AP-OSR). Ciò vale ad esempio anche per quel che riguarda la garanzia di un’attività di controllo ineccepibile (cfr. art. 4 AP-OSR): se una persona, dopo essere stata abilitata, viene condannata per aver falsificato un rapporto di revisione, si pone la questione della revoca dell’abilitazione (art. 17 LSR). Senza tale obbligo di comunicazione, l’ASR potrebbe pronunciare la revoca dell’abilitazione soltanto se venisse a conoscenza per caso che la reputazione della persona abilitata non è più irreprensibile. La violazione di questa prescrizione costituisce una contravvenzione ed è punibile (art. 47 lett. b AP-OSR).
3.2 Abilitazione provvisoria
Attualmente si parte dal presupposto che circa 10 000 persone fisiche e 2 000 imprese presenteranno una domanda di abilitazione per fornire servizi in qualità di revisori o esperti revisori (entrambe le abilitazioni sono possibili sia per le persone fisiche che per le imprese, cfr. art. 1 cpv. 1 AP-OSR) oppure in qualità di imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Si tratta di una stima; poiché la percentuale di persone e imprese riunite in associazioni professionali è relativamente ridotta – si pensa a un