Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/33: Attuazione della legge sui revisori (LSR) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'attuazione della LSR5

informazioni da pubblicare nel registro sono elencate agli articoli 17 e 18 AP-OSR. Per motivi legati alla certezza del diritto, all’ASR non è delegata la facoltà di determinare i dati da pubblicare.

L’ASR e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale sono tenute a coordinare le loro attività al fine di evitare i doppioni (art. 22 cpv. 1 LSR). Una misura efficace per realizzare questo obiettivo consiste nella creazione di un sistema modulare per l’abilitazione a fornire servizi di revisione basati su leggi speciali (art. 19 AP-OSR). Le persone e le imprese abilitate dall’ASR non forniscono infatti soltanto servizi di revisione previsti dal diritto privato (in particolare in base al CO, al CC e alla legge sulla fusione). Anche la Commissione federale delle banche, l’Ufficio federale delle assicurazioni private, il Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro o l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali abilitano determinate persone e imprese a effettuare controlli basati su leggi speciali. Nella sua risposta all’interpellanza Germann 06.3795 (Sorveglianza sugli uffici di revisione. Evitare i doppioni) del 28 febbraio 2007, il Consiglio federale ha annunciato l’istituzione di questo sistema modulare, esortando i servizi interessati a utilizzare il sistema modulare.

Concretamente, in futuro l’ASR deciderà sull’«abilitazione di base» secondo la LSR. Le altre autorità di sorveglianza si fonderanno su questa prima abilitazione generale e, nei rispettivi ambiti di competenza, e dedicando un tempo limitato, decideranno delle abilitazioni specifiche fondate su leggi speciali («moduli»).

Queste abilitazioni fondate su leggi speciali devono essere notificate all’ASR dalle autorità di sorveglianza competenti. Lo stesso vale per eventuali revoche a tempo determinato o indeterminato dell’abilitazione e per ogni modifica di abilitazioni fondate su una legge speciale. Le condizioni di abilitazione, di modifica dell’abilitazione, di revoca dell’abilitazione a tempo determinato o indeterminato e la protezione giuridica si basano sulla legge speciale applicabile (art. 19 cpv. 4 AP-OSR). In altri termini, l’ASR non fornisce alcuna garanzia sulla correttezza delle informazioni registrate, ma si limita a coordinare la pubblicazione di tutte le abilitazioni nell’ambito dei controlli in Svizzera. Poiché il coordinamento delle abilitazioni fondate su leggi speciali richiede un certo tempo, l’obbligo di notifica di cui all’articolo 19 sarà effettivo soltanto tre anni dopo l’entrata in vigore della LSR (art. 52 AP-OSR). Nel frattempo le diverse abilitazioni fondate su una legge speciale devono essere conformate alla LSR.

Nell’ambito del coordinamento previsto dall’articolo 22 LSR, l’ASR può dal canto suo autorizzare le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale ad accedere ai documenti e agli atti (art. 26 cpv. 2 AP-OSR). Anche in questo caso lo scopo primario della misura è di agevolare la procedura di abilitazione. Nell’ambito della procedura di abilitazione secondo la LSR, molti dei documenti che una persona o un’impresa devono trasmettere all’ASR sono rilevanti anche per l’ottenimento di un’abilitazione in base a una legge speciale. Si pensi ad esempio agli statuti di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. In caso di necessità, le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale devono essere in grado di fornire all’ASR una copia elettronica degli statuti, senza dover richiedere il documento all’impresa di revisione.

Per l’applicazione delle disposizioni del CO e della LSR nonché delle rispettive norme esecutive, la collaborazione con le autorità del registro di commercio è indispensabile. L’avamprogetto contiene pertanto una pertinente disposizione (art. 27 AP-OSR) che corrisponde all’articolo 168 dell’avamprogetto del 28 marzo 2007 di ordinanza sul registro di commercio (attualmente in consultazione).