Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/33: Attuazione della legge sui revisori (LSR) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'attuazione della LSR4

35-40 per cento – non si può prevedere con certezza il numero di domande che saranno presentate.

L’esame di un numero così importante di domande richiederà evidentemente un certo tempo. Le Camere federali si sono rese conto di questo problema e, per il periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della LSR, hanno previsto la possibilità di un’abilitazione provvisoria. Di conseguenza le persone fisiche e le imprese che presentano una domanda entro quattro mesi dopo l’entrata in vigore della legge possono fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR fino alla decisione definitiva sull’abilitazione (art. 43 cpv. 3 LSR). In tal modo si garantisce che le persone e le imprese a cui è stato conferito un mandato di revisione possano continuare a esercitare legittimamente la loro attività fino alla decisione definitiva sulla domanda da parte dell’ASR. Va sottolineato che la procedura di abilitazione provvisoria è possibile soltanto per un periodo di quattro mesi dopo l’entrata in vigore. Le domande presentate successivamente sono esaminate secondo la procedura ordinaria.

L’avamprogetto di ordinanza prevede le corrispondenti disposizioni: chi, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l’emolumento di abilitazione, viene abilitato a titolo provvisorio a fornire servizi di revisione. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un’abilitazione provvisoria (art. 49 cpv. 1 AP-OSR; cfr. in merito art. 17 lett. f e art. 18 lett. e AP-OSR).

Le persone fisiche impiegate presso un’impresa di revisione, o che collaborano con essa, e l’impresa di revisione stessa devono presentare le loro domande in modo coordinato (art. 49 cpv. 2 AP-OSR). Nella loro domanda, le persone fisiche devono far riferimento all’impresa presso cui sono attivi. In tal modo sarà possibile esaminare determinate condizioni d’abilitazione per l’impresa (cfr. le condizioni previste all’art. 6 cpv. 1 LSR).

Il richiedente riceve una conferma elettronica dell’ammissione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale (art. 49 cpv. 3 AP-OSR). L’autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese ammesse provvisoriamente un termine appropriato entro cui trasmettere i documenti necessari; nello stesso tempo rende attente le persone fisiche e le imprese che, in caso di mancata trasmissione dei documenti entro i termini impartiti, l’abilitazione provvisoria sarà revocata. Per motivi gravi e previa richiesta scritta, l’autorità di sorveglianza può prorogare i termini (art. 49 cpv. 4 AP-OSR). L’articolo 49 capoverso 5 AP-OSR definisce il modo di procedere qualora la documentazione non fosse prodotta entro i termini impartiti. La mancata trasmissione dei documenti non ha come conseguenza il rifiuto definitivo dell’abilitazione, ma costringe unicamente la persona a presentare di nuovo la sua domanda secondo la procedura ordinaria.

I servizi di revisione forniti in base a un’abilitazione provvisoria sono giuridicamente validi anche se in seguito l’abilitazione definitiva non viene concessa (art. 49 cpv. 6 AP-OSR). Questa disposizione garantisce la certezza del diritto e impedisce che i servizi di revisione debbano essere prestati una seconda volta.

3.3 Registro dei revisori

Con l’entrata in vigore della decisione di abilitazione, l’autorità di sorveglianza iscrive immediatamente la persona o l’impresa nel registro dei revisori (art. 14 AP-OSR). Le