Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/33: Attuazione della legge sui revisori (LSR) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'attuazione della LSR8

(art. 47 lett. a e b AP-OSR) hanno lo scopo di persuadere le persone e le imprese richiedenti a fornire indicazioni veritiere, indispensabili per l’abilitazione e la sorveglianza. Si pensi al caso già citato di una persona abilitata a esercitare la funzione di perito revisore che cinque anni dopo la sua abilitazione viene condannata per falsificazione di un rapporto di revisione. Tutto ciò può essere importante per valutare la garanzia di un’attività di controllo ineccepibile da parte dell’interessato e la possibilità di revocare l’abilitazione (cfr. art. 4 AP-OSR e 17 LSR).

È punibile anche chi, senza abilitazione, utilizza designazioni quali «revisore abilitato», «perito revisore abilitato» o «impresa di revisione sotto sorveglianza statale» (art. 47 lett. c AP-OSR).

3.8 Disposizioni transitorie e finali

Per la procedura transitoria di abilitazione (art. 49 segg. AP-OSR), vedi n. 3.2.

La LSR e l’avamprogetto di OSR prevedono la gestione di un sistema di garanzia della qualità (vedi sopra ad art. 8 AP-OSR). Nella prassi è sufficiente l’applicazione degli standard PS 220 o ISQC1 («Controllo della qualità nella revisione dei conti»). In certi casi l’applicazione di tali standard non è (ancora) possibile. Si pensi ad esempio alle imprese di revisione in cui vi è un’unica persona che fornisce servizi di revisione, e in cui mancano pertanto i presupposti necessari a un controllo interno. In questi casi l’impresa è autorizzata a sottoporsi regolarmente a peer review, ossia a un controllo esercitato da professionisti di pari grado. Poiché simili meccanismi possono essere predisposti soltanto in collaborazione con le associazioni professionali, è previsto un termine transitorio di tre anni (art. 51 AP-OSR).

Una disposizione molto importante per la prassi è l’articolo 53 AP-OSR. Il CO riveduto prevede che, in caso di revisione ordinaria, le persone che dirigono la revisione possono esercitare il mandato per sette anni al massimo. Esse possono riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni (art. 730a cpv. 2 CO riveduto). Per ragioni legate alla certezza del diritto, il termine decorre dall’assunzione del mandato. Ciò non costituisce una novità per gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa, poiché risulta già dalle norme deontologiche.

Se al momento dell’entrata in vigore della legge sui revisori sono trascorsi più di cinque anni dall’assunzione del mandato e se la società controllata non ha azioni quotate in borsa, la persona che dirige servizi di revisione può continuare a esercitare il suo mandato al massimo per altri due anni.

L’OSR entra in vigore nel secondo semestre del 2007, ma al più presto il 1° settembre (art. 54 AP-OSR). Vi è una particolarità che riguarda le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa: esse sottostanno alla sorveglianza dell’ASR o devono essere sorvegliate da un’autorità di revisione estera riconosciuta dal Consiglio federale (cfr. art. 8 LSR e 9 AP-OSR). È tuttavia difficile stimare quando sarà possibile riconoscere queste autorità estere. Difficoltà simili sono già state incontrate in occasione della registrazione di imprese di revisione negli Stati Uniti. Il Consiglio federale porrà pertanto in vigore l’articolo 8 LSR soltanto quando la questione sarà stata chiarita.

3.9 Allegato

L’allegato contiene adeguamenti delle ordinanze vigenti.