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Consultazione 2007/33: Attuazione della legge sui revisori (LSR) · 18 pagine
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Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSR)
del ... 2007 [avamprogetto del 15 maggio 2007 per l’indagine conoscitiva]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 33 capoverso 2, 39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge federale del 16 dicembre 20051 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR), l’articolo 934 del Codice delle obbligazioni2 e l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
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Sezione 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione
Art. 1 Domanda di abilitazione
1 Devono presentare una domanda di abilitazione all’autorità di sorveglianza:
a. le persone fisiche che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore, ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR;
b. le imprese di revisione che desiderano fornire servizi di revisione in qualità di revisore o di perito revisore ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR.
2 Presentando la domanda, il richiedente deve provare di aver versato l’emolumento di cui all’articolo 39.
Art. 2 Forma della domanda
1 La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica e cartacea.
2 La domanda in forma cartacea deve essere firmata.
Art. 3 Documenti
1 La domanda deve contenere ogni informazione o documento atti a dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte.
2 I documenti vanno presentati soltanto su richiesta dell’autorità di sorveglianza.
3 I documenti vanno prodotti in copia dell’originale. L’autorità di sorveglianza può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica, su carta o in forma elettronica.
SR ..........
1FF 2005 7349
2RS 220
3 RS 172.010
2005–......