Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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Secondo la lettera h, la Corte plenaria è inoltre competente a pronunciarsi su progetti di atti normativi posti in consultazione.
Il capoverso 3 prevede che la Corte plenaria può adottare le sue decisioni nel corso di una seduta o per circolazione degli atti. In entrambi i casi è necessario il voto di almeno due terzi dei giudici.
Il capoverso 4 specifica, per motivi di chiarezza, che anche i giudici a tempo parziale dispongono di un voto pieno nelle decisioni della Corte plenaria. Graduare il voto in funzione del tasso di occupazione sarebbe inopportuno e inattuabile.
Art. 44 Commissione amministrativa
La disposizione corrisponde per ampi versi all’articolo 16 LTPF.
Il capoverso 4 rinuncia tuttavia a riprendere il capoverso 4 lettera g dell’articolo 16 LTPF. Infatti, l’articolo 43 capoverso 2 lettera j attribuisce alla Corte plenaria la competenza per i compiti che non spettano esplicitamente alla Commissione amministrativa.
Art. 45 Costituzione delle corti
La disposizione corrisponde per ampi versi all’articolo 17 LTPF. Le corti sono già indicate per esteso all’articolo 24, per cui è superfluo ripeterne la denominazione. Il capoverso 3 disciplina la supplenza tra le corti. A tale proposito va ricordata la parzialità come motivo di ricusazione (cfr. per analogia art. 18 cpv. 2 e 21 cpv. 3 D-CPP).
Art. 46 Presidenza delle corti
La disposizione corrisponde per ampi versi all’articolo 18 LTPF.
Art. 47 Votazione
La disposizione corrisponde all’articolo 19 LTPF. L’obbligo di votare (art. 19 cpv. 3 LTPF) è ora inserito all’articolo 30 capoverso 3 riguardante il diritto procedurale. Art. 48 Ripartizione delle cause
La disposizione corrisponde per ampi versi all’articolo 20 LTPF. La competenza della Corte plenaria viene stabilita in via esplicita.
Art. 49 Cancellieri
Il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 22 LTPF.
Art. 50 Amministrazione
La disposizione corrisponde all’articolo 23 LTPF.
Art. 51 Segretariato generale
Il contenuto della disposizione corrisponde a quello dell’articolo 24 LTPF.
L’assunzione del segretario generale e del suo supplente compete alla Corte plenaria (art. 43 cpv. 2 lett. g). Nella sua veste di capo dell’amministrazione del Tribunale, il segretario generale funge da capo del personale per tutti gli impiegati. Provvede alla segreteria della presidenza, della Corte plenaria e della Commissione amministrati-